IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di  debito  pubblico»  (di  seguito  «testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera
continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si e'
provveduto ad integrare il «decreto di massima»,  con  riguardo  agli
articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari
dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci
anni; 
  Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il  quale  si  e'
provveduto a modificare l'art.  12  del  «decreto  di  massima»,  con
particolare riferimento alla percentuale spettante  nel  collocamento
supplementare dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con  vita  residua
superiore ai dieci anni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in
attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito «decreto cornice»)
ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2020  gli  obiettivi,  i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano  disposte  dal  direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della  Direzione
seconda del Dipartimento  medesimo  e  che,  in  caso  di  assenza  o
impedimento di quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere
disposte  dal  medesimo  direttore  generale  del  Tesoro,  anche  in
presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2020  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  26
marzo 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, a 25.412 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 2020, con il quale  e'
stata disposta l'emissione delle prime  due  tranche  dei  buoni  del
Tesoro poliennali 0,95% con godimento 1° marzo  2020  e  scadenza  1°
agosto 2030; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza  tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una  terza  tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, avente godimento 1° marzo 2020
e scadenza 1° agosto 2030. L'emissione della predetta  tranche  viene
disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo  di
3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro. 
  I  nuovi  buoni  fruttano  l'interesse  annuo  lordo  dello  0,95%,
pagabile in due semestralita' posticipate, il 1° febbraio  ed  il  1°
agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso  d'interesse  da
corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° agosto  2020,  sara'
pari  allo  0,399313%  lordo,  corrispondente   a   un   periodo   di
centocinquantatre giorni su un semestre di centottantadue giorni. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»). 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato,  ed  a  cui  si  rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto.