(Allegato A-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    2.1 Il vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita
«Vino Nobile di  Montepulciano»  deve  essere  ottenuto  dai  vigneti
aventi,   nell'ambito    aziendale,    la    seguente    composizione
ampelografica: 
      Sangiovese  (denominato  a  Montepulciano  prugnolo   gentile):
minimo 70%. 
    Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30%, i  vitigni
complementari  idonei  alla  coltivazione  nella   Regione   Toscana,
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino approvato con decreto ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del  presente  disciplinare,
purche' la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%. 
    2.2  La  base  ampelografica  dei  vigneti,  gia'  iscritti  allo
schedario viticolo  della  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Vino Nobile di Montepulciano», deve essere adeguata, entro
la  quinta  vendemmia  successiva  alla  data  di  pubblicazione  del
disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale  n.  280  del  30
novembre 2010. 
    2.3 Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i  vigneti
di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo  schedario  viticolo
della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino
Nobile di  Montepulciano»,  potranno  usufruire  della  denominazione
medesima. 
    2.4 Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della  Malvasia
Bianca Lunga. 
    2.5  E'  consentito  che   i   vigneti,   con   la   composizione
ampelografica sopra indicata, iscritti allo schedario viticolo  della
denominazione di origine controllata  e  garantita  «Vino  Nobile  di
Montepulciano» siano anche iscritti allo schedario  dei  vigneti  del
vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».