Art. 2 
 
Ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale  di  riequilibrio
                           per l'anno 2020 
 
  1. Per l'anno 2020,  la  ripartizione  del  Fondo  sperimentale  di
riequilibrio di cui all'art. 1 a favore delle citta' metropolitane  e
delle province  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e'  effettuata
secondo i criteri di riparto di cui al decreto ministeriale 4  maggio
2012, richiamato in premessa. 
  2. Sulle risultanze della ripartizione  di  cui  al  comma  1  sono
applicate le riduzioni di risorse previste: 
  a) dall'art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; 
  b) dall'art. 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
secondo gli  importi  indicati,  per  l'anno  2015  e  per  gli  anni
seguenti, dal decreto ministeriale in data 27 luglio 2015  citato  in
premessa; 
  c) per somme a debito dovute in base all'art. 61, commi 1 e  2  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  all'art.  8,  comma  5
della legge 3 maggio 1999, n. 124, ed all'art.  10,  comma  11  della
legge 13 maggio 1999, n. 133. 
  3. Gli elementi ed i dati di cui al presente articolo, nonche'  gli
importi finali risultanti sono indicati nell'allegato  A)  che  forma
parte integrante del presente decreto.