Art. 3 Erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2020 1. L'importo attribuito ai sensi dell'art. 2 alle singole citta' metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio e' erogato in unica soluzione entro il 30 aprile 2020. In caso di parziale disponibilita' delle risorse necessarie il saldo sara' erogato al conseguimento della residua disponibilita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 2020 Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Belgiorno Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta