Art. 3 
 
  Erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2020 
 
  1. L'importo attribuito ai sensi dell'art. 2  alle  singole  citta'
metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario per l'anno
2020 a titolo di Fondo sperimentale di  riequilibrio  e'  erogato  in
unica soluzione  entro  il  30  aprile  2020.  In  caso  di  parziale
disponibilita' delle risorse necessarie il  saldo  sara'  erogato  al
conseguimento della residua disponibilita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 aprile 2020 
 
                              Il Capo del Dipartimento per gli affari 
                                       interni e territoriali         
                                             Belgiorno                
 
Il Ragioniere generale 
      dello Stato      
       Mazzotta