Art. 4 Disposizioni per consentire il superamento di contesti emergenziali 1. In ragione del contesto di criticita' di cui in premessa, e' facolta' dei singoli commissari delegati predisporre i piani degli interventi per il superamento delle emergenze in corso, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre i termini ivi previsti che vengono prorogati per un massimo di sei mesi.