Art. 4 
 
                  Individuazione dei valori soglia 
                   di massima spesa del personale 
 
  1. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del
2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia  per
fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei  comuni
rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2: 
 
  Tabella 1 
 
              =========================================
              |   Fasce demografiche    |Valore soglia|
              +=========================+=============+
              |a) comuni con meno di    |             |
              |1.000 abitanti           |    29,5%    |
              +-------------------------+-------------+
              |b) comuni da 1.000 a     |             |
              |1.999 abitanti           |    28,6%    |
              +-------------------------+-------------+
              |c) comuni da 2.000 a     |             |
              |2.999 abitanti           |    27,6%    |
              +-------------------------+-------------+
              |d) comuni da 3.000 a     |             |
              |4.999 abitanti           |    27,2%    |
              +-------------------------+-------------+
              |e) comuni da 5.000 a     |             |
              |9.999 abitanti           |    26,9%    |
              +-------------------------+-------------+
              |f) comuni da 10.000 a    |             |
              |59.999 abitanti          |    27,0%    |
              +-------------------------+-------------+
              |g) comuni da 60.000 a    |             |
              |249.999 abitanti         |    27,6%    |
              +-------------------------+-------------+
              |h) comuni da 250.000 a   |             |
              |1.499.999 abitanti       |    28,8%    |
              +-------------------------+-------------+
              |i) comuni con 1.500.000  |             |
              |di abitanti e oltre      |    25,3%    |
              +-------------------------+-------------+
 
  2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al  di
sotto del valore soglia di cui al  comma  1,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 5, possono  incrementare  la  spesa  di  personale
registrata  nell'ultimo  rendiconto  approvato,  per  assunzioni   di
personale a tempo indeterminato, in coerenza con  i  piani  triennali
dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto  pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino
ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le
definizioni dell'art. 2, non superiore al valore  soglia  individuato
dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.