((Art. 2 quater 
 
Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle  aziende
            e degli enti del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni  di  cui  agli
articoli 2-bis e 2-ter del presente  decreto,  le  regioni  procedono
alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165.))