Art. 40 
 
Sospensione delle misure di condizionalita' ((per  l'attribuzione  di
                        alcune prestazioni)) 
 
  1.  Ferma   restando   la   fruizione   dei   benefici   economici,
((considerate)) la situazione di emergenza sul  territorio  nazionale
relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19  decretata  per
la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei  Ministri  del  31
gennaio 2020 e le  misure  adottate  allo  scopo  di  contrastare  la
diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al  fine  di  limitare
gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari,
sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di  cittadinanza  di
cui al decreto  legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  ((convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,))  e  i  relativi
termini ivi previsti, le  misure  di  condizionalita'  e  i  relativi
termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL  dal
decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  22,  e  per  i  beneficiari  di
integrazioni  salariali  dagli  articoli  8  e  24-bis  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi  agli
obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n.  68,  le
procedure di avviamento a selezione  di  cui  all'articolo  16  della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' i termini per le  convocazioni
da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative
di orientamento di cui all'articolo 20,  comma  3,  lettera  a),  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 
  ((1-bis.  Fermo   restando   che   le   attivita'   di   formazione
professionale e orientamento al lavoro, nonche'  le  altre  attivita'
connesse ai patti per il lavoro e ai patti per  l'inclusione  sociale
che possono essere  svolte  a  distanza  sono  rese  nelle  modalita'
citate, la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle  offerte
di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza. 
  1-ter. Tenuto conto della necessita' di  assicurare  assistenza  di
carattere sociale o socio-assistenziale in  relazione  alle  esigenze
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  i  comuni  e  gli
ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi  e
i servizi sociali di cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del  Fondo  per  la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo  1,
comma 386, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  ai  bisogni  di
assistenza che emergessero nell'attuale  situazione  emergenziale,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  per
un periodo di due mesi.))