((Art. 54-ter 
 
       Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa 
 
  1.  Al  fine  di  contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  in  tutto  il  territorio  nazionale  e'
sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  ogni
procedura  esecutiva  per  il  pignoramento   immobiliare,   di   cui
all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto
l'abitazione principale del debitore.))