Art. 65 
 
               Credito d'imposta per botteghe e negozi 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da  COVID-19,  ai   soggetti   esercenti   attivita'   d'impresa   e'
riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura  del
60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese
di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attivita' di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
11 marzo 2020 ed e' utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  ((2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non  concorre  alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2-ter. Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse  attribuite
dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la  riduzione  del  disagio
abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilita' complessiva
assegnata  per  l'anno  2020  al  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso alle abitazioni in  locazione,  di  cui  all'articolo  11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di
euro, e il riparto dell'annualita'  2020  del  Fondo  destinato  agli
inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,  attribuita  dall'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo  2014,  n.  47,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80,  e  pari  a  9,5
milioni di euro, sono effettuati entro dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in
deroga alle procedure ordinarie di  determinazione  dei  coefficienti
regionali e adottando gli stessi coefficienti gia' utilizzati  per  i
riparti relativi all'annualita' 2019. 
  2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  le  regioni
attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche  in  applicazione
dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  con
procedura  di  urgenza,  anche  secondo  le  quote  a  rendiconto   o
programmate  nelle  annualita'  pregresse,  nonche'  per  l'eventuale
scorrimento delle graduatorie vigenti  del  Fondo  nazionale  di  cui
all'articolo 11 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431.  I  comuni
utilizzano i fondi  anche  ricorrendo  all'unificazione  dei  titoli,
capitoli e  articoli  delle  rispettive  voci  di  bilancio  ai  fini
dell'ordinazione e pagamento della spesa.)) 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 126.