Art. 78 
 
         Misure in favore del settore agricolo e della pesca 
 
  ((1.  In  relazione  all'aggravamento  della  situazione  di  crisi
determinata  dall'emergenza  da  COVID-19,  all'articolo  10-ter  del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma  4  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «4-bis.  Per  l'anno  2020,  l'anticipazione  di  cui  al  presente
articolo e' concessa in misura pari al 70 per cento  del  valore  del
rispettivo portafoglio titoli 2019  agli  agricoltori  che  conducono
superfici agricole alla  data  del  15  giugno  2020  e  che  abbiano
presentato o si impegnino a presentare,  entro  i  termini  stabiliti
dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per
la campagna 2020 per il regime di base  di  cui  al  titolo  III  del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del   17   dicembre   2013.   La   presentazione   della    richiesta
dell'anticipazione non consente  di  cedere  titoli  a  valere  sulla
campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione». 
  1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1  sono
concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo  3,  lettera  b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni e nei
limiti previsti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di  sovvenzioni
dirette, anticipi rimborsabili  o  agevolazioni  fiscali,  punto  23,
della comunicazione della Commissione europea « Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza  del  COVID-19»,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti  previsti
dal comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto. 
  1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata  in
vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  previa
informativa alla Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
sono adottate le ulteriori modalita' di  attuazione  dei  commi  1  e
1-bis. 
  1-quater.  In  relazione  alla  situazione  di  crisi   determinata
dall'emergenza da COVID-19, al  fine  di  garantire  liquidita'  alle
aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti,
benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia
prevista  l'erogazione  a  titolo  di  anticipo  e   di   saldo,   le
amministrazioni  competenti  possono  rinviare   l'esecuzione   degli
adempimenti di cui al comma 1-quinquies  al  momento  dell'erogazione
del saldo. In tale caso il pagamento  in  anticipo  e'  sottoposto  a
clausola risolutiva. 
  1-quinquies. I controlli da eseguire a cura  delle  amministrazioni
che erogano risorse pubbliche di cui al comma  1-quater,  al  momento
dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni: 
    a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
    b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; 
    c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602; 
    d) articolo 87  del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  1-sexies.   Le   condizioni   restrittive,   disposte   a   seguito
dell'insorgenza e della diffusione del virus  COVID-19,  integrano  i
casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di  cui
al decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  ai  fini  del
pagamento degli aiuti  previsti  dalla  politica  agricola  comune  e
nazionali, per la durata del  periodo  emergenziale  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2020.)) 
  2.  Per  far  fronte  ai  danni  diretti  e   indiretti   derivanti
dall'emergenza COVID-19 e per  assicurare  la  continuita'  aziendale
delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, e' istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni  di
euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi  passivi
su finanziamenti bancari destinati  al  capitale  circolante  e  alla
ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per
interessi maturati negli ultimi due anni  su  mutui  contratti  dalle
medesime  imprese,  ((nonche'  per  la   sospensione   dell'attivita'
economica delle imprese del settore della pesca e  dell'acquacoltura.
Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione  del
Fondo, in deroga alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2019/316
della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il  regolamento
(UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «  de
minimis »  nel  settore  agricolo,  in  relazione  al  riconoscimento
formale dell'emergenza COVID-19 come calamita' naturale, ai sensi del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e
del regolamento (UE) n. 717/2014 della  Commissione,  del  27  giugno
2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis  »  nel
settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  2-bis.  Costituisce  pratica  commerciale  sleale   vietata   nelle
relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi  della  direttiva  (UE)
2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2019,
la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca
e dell'acquacoltura a certificazioni  non  obbligatorie  riferite  al
COVID-19 ne' indicate in accordi di fornitura  per  la  consegna  dei
prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. 
  2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce  norma  di
applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo  17  della  legge  31
maggio 1995, n. 218, per  i  contratti  di  compravendita  aventi  ad
oggetto  prodotti  agroalimentari  che  si  trovano  nel   territorio
nazionale. 
  2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  contraente,  a
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli  obblighi  di
cui  al  comma  2-bis  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione  e'
determinata facendo riferimento al beneficio  ricevuto  dal  soggetto
che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis.  L'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione delle  frodi
dei prodotti agroalimentari del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari   e   forestali   e'   incaricato   della   vigilanza    e
dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai  sensi  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.  All'accertamento  delle  medesime  violazioni
l'Ispettorato provvede  d'ufficio  o  su  segnalazione  di  qualunque
soggetto interessato. Gli introiti derivanti  dall'irrogazione  delle
sanzioni di cui  al  presente  comma  sono  versati  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto   del
Ragioniere  generale  dello  Stato,  allo  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  per  il
finanzia mento di iniziative per il superamento di emergenze e per il
rafforzamento dei controlli. 
  2-quinquies.  All'articolo  11,  comma  2,  del  decreto-legge   29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
e alle imprese agricole »; 
    b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« e delle imprese agricole ». 
  2-sexies. Per i lavoratori a  tempo  determinato  e  stagionali,  e
limitatamente a lavorazioni generiche  e  semplici,  non  richiedenti
specifici  requisiti   professionali,   per   le   quali   ai   sensi
dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81, e' prevista l'effettuazione  della  sorveglianza  sanitaria,  gli
adempimenti di cui all'articolo 41, comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo si considerano assolti, su scelta del  datore  di  lavoro
ovvero su iniziativa degli enti bilaterali  competenti,  senza  costi
per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da
parte del medico competente ovvero del  dipartimento  di  prevenzione
dell'azienda sanitaria locale. 
  2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies  ha  validita'
annuale e consente  al  lavoratore  idoneo  di  prestare  la  propria
attivita' anche presso altre imprese  agricole  per  lavorazioni  che
presentano i  medesimi  rischi,  senza  la  necessita'  di  ulteriori
accertamenti medici. 
  2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di  cui  al
comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore
di lavoro e' tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al
presente comma. 
  2-novies. Gli  enti  bilaterali  e  gli  organismi  paritetici  del
settore  agricolo  e  della  cooperazione  di  livello  nazionale   o
territoriale  possono  adottare  iniziative,  anche  utilizzando   lo
strumento della convenzione, finalizzate  a  favorire  l'assolvimento
degli  obblighi  in  materia  di  sorveglianza   sanitaria   di   cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  le
imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralita',
mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali  per  effettuare
la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante  convenzione
con medici competenti in caso di esposizione a rischi  specifici.  In
presenza di una  convenzione,  il  medico  competente  incaricato  di
effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma
2-sexies non e' tenuto ad effettuare  la  visita  degli  ambienti  di
lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In  tal
caso il giudizio di idoneita' del medico competente  produce  i  suoi
effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati. 
  2-decies.  Agli  adempimenti  previsti  dai  commi  da  2-sexies  a
2-novies si provvede con le risorse umane, finanziare  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « fondi
europei » sono inserite le seguenti: « o statali ». 
  2-duodecies. I  prodotti  agricoli  e  alimentari  a  denominazione
d'origine protetta o a indicazione  geografica  protetta,  inclusi  i
prodotti  vitivinicoli  e  le  bevande  spiritose,   possono   essere
sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione,  anche  per
mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli  sui  quali
il pegno si trasferisce nonche' mediante  l'annotazione  in  appositi
registri. 
  2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma
2-duodecies e la  loro  tenuta,  le  indicazioni,  differenziate  per
tipologia di prodotto, che  devono  essere  riportate  nei  registri,
nonche'  le  modalita'  di   registrazione   della   costituzione   e
dell'estinzione del pegno rotativo  sono  definiti  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. Per i prodotti  per  i  quali  vige
l'obbligo  di   annotazione   nei   registri   telematici   istituiti
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale  l'annotazione
e' assolta con la registrazione nei predetti registri. 
  2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al  comma  2-duodecies  si
applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile,  in  quanto
compatibili. 
  2-quinquiesdecies.  I  versamenti  e   gli   adempimenti   di   cui
all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono  sospesi  per  le
imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al  15  luglio
2020.  Per  le  predette  imprese  sono  sospesi  i   versamenti   da
autoliquidazione relativi all'imposta sul  valore  aggiunto  compresi
fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui  ai
periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni  e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020  o  mediante
rateizzazione fino a un  massimo  di  cinque  rate  mensili  di  pari
importo a decorrere dal mese di luglio  2020.  Non  si  fa  luogo  al
rimborso di quanto gia' versato.)) 
  3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate  alimentari
per l'emergenza derivante dalla diffusione  del  virus  Covid-19,  il
fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno  2020,
((anche a  favore  delle  aste  telematiche,  della  logistica  della
vendita  diretta  del  prodotto  ittico  alla  grande   distribuzione
organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunita' urbane in
virtu' della chiusura delle aste per l'emergenza  da  COVID-19  e  al
fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei  prodotti
congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati. 
  3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica  professionalita'
richiesta e dei rischi nello  svolgimento  dei  controlli,  anche  di
polizia  giudiziaria,  nel  settore  agroalimentare,  da  parte   del
personale dell'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e'  autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa di  2  milioni  di  euro  quale  incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge  11
gennaio 2001, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
marzo  2001,  n.   49.   Alla   copertura   degli   oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali. 
  3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al  fine
di garantire la piu' ampia operativita'  delle  filiere  agricole  ed
agroindustriali, le regioni e le province autonome agevolano l'uso di
latte, prodotti  a  base  di  latte,  prodotti  derivati  dal  latte,
sottoprodotti derivanti da processi di trattamento  e  trasformazione
del  latte  negli  impianti  di  digestione  anaerobica  del  proprio
territorio,  derogando,  limitatamente  al  periodo  di  crisi,  alle
ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la  modifica  delle
biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e
le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e
le relative modalita' di attuazione a cui devono attenersi i  gestori
degli impianti a  biogas.  Il  gestore  dell'impianto  di  digestione
anaerobica, qualora non in possesso delle  specifiche  autorizzazioni
ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e' tenuto a formulare  preventiva
richiesta  straordinaria  all'autorita'  sanitaria  competente   che,
effettuate   le    necessarie    verifiche    documentali,    procede
all'accoglimento  o  al  diniego  entro  i  successivi   tre   giorni
lavorativi dalla data della richiesta. Fatta  salva  l'autorizzazione
dell'autorita' sanitaria competente,  per  la  durata  dell'emergenza
sanitaria  dovuta  alla  diffusione   del   COVID-19,   e'   altresi'
consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del  codice  civile,
l'utilizzo agronomico  delle  acque  reflue  addizionate  con  siero,
scotta, latticello e acque di processo delle  paste  filate,  nonche'
l'utilizzo  di  siero  puro  o  in  miscela  con  gli  effluenti   di
allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga  all'articolo  15,
comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016. 
  3-quater.  Nella  vigenza  delle  misure  urgenti  in  materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al
fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di  controllo  e  di
certificazione  dei  prodotti  agricoli  biologici  e  di  quelli  ad
indicazione geografica protetta  a  norma  dei  regolamenti  (UE)  n.
1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014  da
parte degli Organismi autorizzati, i certificati  di  idoneita'  sono
rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da  parte
dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o  alla  permanenza
delle condizioni di  certificabilita',  anche  senza  procedere  alle
visite in  azienda  laddove  siano  state  raccolte  informazioni  ed
evidenze sufficienti e sulla base  di  dichiarazioni  sostitutive  ai
sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  rese  dai
titolari delle  imprese  interessate,  fermo  restando  l'obbligo  di
successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgere  a
seguito della cessazione delle predette misure urgenti. 
  3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e),  del  codice  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le  parole:
« i provvedimenti, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi  quelli
di erogazione, ». 
  3-sexies.  La  validita'  dei  permessi  di  soggiorno  per  lavoro
stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio  e
il 31 maggio 2020, e' prorogata al 31 dicembre 2020. 
  3-septies. Ai  fini  del  contenimento  del  virus  COVID-19,  sono
disposti,  d'intesa  con  le  regioni,  i  comuni  interessati  e  le
autorita' sanitarie, appositi strumenti di controllo e di  intervento
sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli  e
dei braccianti. 
  3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo
1, comma 954,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  prorogati
all'anno 2020 dall'articolo  40-ter  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, e' pubblicato entro il 30 settembre 2020. 
  3-novies. Per far fronte ai danni  diretti  e  indiretti  derivanti
dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuita'  aziendale
degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  sono  definite  le  modalita'  e  le   procedure   per   la
riprogrammazione  delle  risorse  previste  dal  programma  operativo
nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la  pesca,
al fine di favorire il  massimo  utilizzo  possibile  delle  relative
misure da parte dell'autorita' di gestione, degli organismi intermedi
e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG).)) 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede
ai sensi dell'articolo 126. 
  ((4-bis. Al fine di assicurare la ripresa  economica  e  produttiva
alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato  1
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,
che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi  mutui  a
tasso zero, della durata non superiore a quindici  anni,  finalizzati
alla estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in essere  al
31 gennaio 2020. 
  4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro
per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il  Ministero  e'
autorizzato all'apertura di un'apposita contabilita' speciale. 
  4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le modalita' di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis. 
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. 
  4-sexies. Al fine  di  garantire  la  continuita'  aziendale  delle
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma
singola o associata, a valere sulle risorse di cui  all'articolo  56,
comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le
esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in
essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite  il  rilascio  di
cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto
delle esigenze  economiche  e  finanziarie  delle  imprese  agricole,
assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di  ammortamento
e  sulla  misura  del  tasso   di   interesse.   Le   operazioni   di
rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e  da  ogni  altro  onere,
anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi  comprese  le  spese
istruttorie. 
  4-septies.  In  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i
soggetti che  intendono  presentare  dichiarazioni,  denunce  e  atti
all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica possono inviare per  via  telematica  ai
predetti intermediari la  copia  per  immagine  della  delega  o  del
mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione  necessaria,
unitamente alla copia del documento di identita'. In  alternativa  e'
consentita la presentazione in via telematica  di  deleghe,  mandati,
dichiarazioni,   modelli   e   domande   non   sottoscritti,   previa
autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la  regolarizzazione
delle deleghe o dei mandati e della documentazione  deve  intervenire
una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.  Tali  modalita'
sono consentite anche per la presentazione,  in  via  telematica,  di
dichiarazioni,  modelli  e  domande  di  accesso   o   fruizione   di
prestazioni all'INPS, alle  amministrazioni  pubbliche  locali,  alle
universita' e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad
altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati. 
  4-octies. La sospensione  di  cui  all'articolo  103  del  presente
decreto si applica altresi' per i certificati di cui agli articoli  8
e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, relativi ai corsi
di formazione e agli esami finali necessari per il loro  rinnovo  che
non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto. 
  4-novies. Al fine di  contrastare  gli  effetti  dell'emergenza  da
COVID-19 e di garantire maggiormente la  sicurezza  alimentare  e  il
benessere animale, gli investimenti realizzati  dalle  imprese  della
filiera avicola possono fruire delle agevolazioni  erogate  a  valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno  2020.  Le
agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  8  gennaio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016.))