Art. 4 
 
                Condizioni dell'intervento del Fondo 
 
  1. L'intervento del Fondo e' temporaneo, di minoranza e  aggiuntivo
rispetto all'intervento di Simest o all'intervento di Finest  secondo
i rispettivi ambiti di operativita'. 
  2. L'intervento  del  Fondo  sommato  all'intervento  di  Simest  e
all'intervento  di  Finest  non  supera  la  quota  dell'investimento
complessivo che fa capo  ai  soci  italiani,  fermi  restando  per  i
finanziamenti i  limiti  stabiliti  dall'art.  1,  comma  2,  lettera
h-bis), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dall'art. 2,  comma  5,
della legge 9 gennaio 1991, n. 19. 
  3. L'intervento del Fondo non puo'  determinare  l'acquisizione  di
quote  di  capitale  in  misura  superiore  al  doppio  della   somma
dell'intervento di Simest e dell'intervento  di  Finest  e  comunque,
sommato all'intervento di Simest e all'intervento di Finest, non puo'
superare il limite massimo del 49 per cento del capitale di  ciascuna
impresa partecipata. 
  4.  I  progetti  di  intervento  proposti   devono   prevedere   il
mantenimento sul territorio nazionale  delle  attivita'  di  ricerca,
sviluppo, direzione commerciale, nonche'  di  una  parte  sostanziale
delle attivita' produttive, per l'intera durata  dell'intervento  del
Fondo.