Art. 4 Condizioni dell'intervento del Fondo 1. L'intervento del Fondo e' temporaneo, di minoranza e aggiuntivo rispetto all'intervento di Simest o all'intervento di Finest secondo i rispettivi ambiti di operativita'. 2. L'intervento del Fondo sommato all'intervento di Simest e all'intervento di Finest non supera la quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani, fermi restando per i finanziamenti i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, lettera h-bis), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dall'art. 2, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19. 3. L'intervento del Fondo non puo' determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio della somma dell'intervento di Simest e dell'intervento di Finest e comunque, sommato all'intervento di Simest e all'intervento di Finest, non puo' superare il limite massimo del 49 per cento del capitale di ciascuna impresa partecipata. 4. I progetti di intervento proposti devono prevedere il mantenimento sul territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita' produttive, per l'intera durata dell'intervento del Fondo.