Art. 3 1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «NanoGrowSkin» e' pari a euro 177.152,00. 2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 97.088,34 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Istituto biochimico italiano, a valere sulle disponibilita' del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017, giusta riparto con decreto interministeriale n. 208 del 5 aprile 2017. 3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST 2017, in relazione alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire al beneficiario Istituto biochimico italiano il co-finanziamento europeo previsto per tale progetto, pari a euro 80.063,66, ove detto importo venga versato dal Coordinatore dell'Eranet Cofund EuroNanoMed III sul conto di contabilita' speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa EuroNanoMed III, cosi' come previsto dal contratto n. 723770 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet Cofund EuroNanoMed III, tra i quali il MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario. 5. Nella fase attuativa, il MUR puo' valutare la rimodulazione delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attivita' progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma. 6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.