Art. 3 
 
  1.  L'agevolazione  complessivamente  accordata  per  il   progetto
«NanoGrowSkin» e' pari a euro 177.152,00. 
  2. Le risorse nazionali  necessarie  per  gli  interventi,  di  cui
all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in  euro  97.088,34
nella forma di contributo nella spesa,  in  favore  del  beneficiario
Istituto biochimico italiano, a valere sulle disponibilita' del Fondo
per gli investimenti nella ricerca scientifica  e  tecnologica  FIRST
per l'anno 2017, giusta riparto con decreto interministeriale n.  208
del 5 aprile 2017. 
  3. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST  2017,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo
stato di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  4. Ad integrazione delle risorse di cui  al  comma  2,  il  MUR  si
impegna a trasferire al beneficiario Istituto biochimico italiano  il
co-finanziamento europeo previsto per  tale  progetto,  pari  a  euro
80.063,66,  ove  detto  importo  venga   versato   dal   Coordinatore
dell'Eranet Cofund EuroNanoMed III sul conto di contabilita' speciale
5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa EuroNanoMed III, cosi'
come previsto dal contratto n. 723770 fra la Commissione europea e  i
partner dell'Eranet Cofund EuroNanoMed III, tra i quali  il  MUR,  ed
ove tutte le condizioni previste  per  accedere  a  detto  contributo
vengano assolte dal beneficiario. 
  5. Nella fase attuativa, il  MUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del  raggruppamento  nazionale,  il  MUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della struttura di gestione del programma. 
  6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (Allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eranet  Cofund
e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura
del progetto internazionale.