Art. 4 
 
  1.  Il  MUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun   beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dalle «National Eligibility  Criteria»,  nella  misura  dell'80%  del
contributo ammesso,  nel  caso  di  soggetti  pubblici.  La  predetta
anticipazione, in caso di soggetti privati, e' disposta nella  misura
del 50% del contributo ammesso, previa garanzia da  apposita  polizza
fideiussoria  e  assicurativa  rilasciata  al  soggetto   interessato
secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento. 
  2. Il beneficiario Istituto biochimico italiano,  si  impegnera'  a
fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto
ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla  relazione  conclusiva   del
progetto; obbligandosi,  altresi',  alla  restituzione  di  eventuali
importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica  finale,
nonche' di economie di progetto. 
  3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere,  nei
confronti  del  beneficiario  alla  revoca  delle  agevolazioni,  con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra amministrazione.