Art. 4 Contributi per l'acquisto e l'installazione di macchinari di valutazione automatica delle carcasse suine 1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono destinate a favore delle imprese di macellazione che abbiano sottoscritto o sottoscrivano entro la data di presentazione della domanda, contratti di filiera con allevatori nel settore suinicolo. 2. Per contratto di filiera ai sensi del comma 1 del presente articolo si intende un contratto di durata almeno triennale, rispondente alle caratteristiche minime vincolanti fissate dalla circolare di cui al comma 5 del presente articolo, tra i soggetti della filiera suinicola, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra gli allevatori e le imprese di macellazione, la tutela del reddito degli allevatori, il miglioramento della qualita' e la migliore remunerazione del prodotto, che preveda l'utilizzo obbligatorio delle macchine Image-Meater o AutoFOM per la valutazione delle carcasse. 3. L'aiuto e' concesso nel limite dell'importo massimo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 4. L'aiuto e' riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero), dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 5. Le imprese presentano domanda di aiuto per il sostegno di cui al presente articolo al Ministero nelle modalita' e nei tempi stabiliti in apposita circolare ministeriale, sentite le regioni e il Tavolo di filiera suinicola presso il Ministero, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 6. Alla domanda sono accluse in ogni caso: a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni; b) copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti i soggetti interessati; nel caso in cui il contratto di filiera riguardi cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute, esso deve essere integrato da copia dell'impegno/contratto di fornitura che riguarda la singola impresa d'allevamento socia cosi' come regolato dalla circolare di cui al comma 5. 7. Le domande sono istruite dal Ministero, che effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis». Sono rispettate le condizioni previste all'art. 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in materia di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte degli Stati membri. Il Ministero provvedera', altresi', alla registrazione della misura e a tutti i necessari adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012. 8. Il Ministero verificate la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto che abbia presentato domanda ai sensi del comma 5 del presente articolo. 9. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Ministero registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al beneficiario il riconoscimento dell'aiuto, l'importo effettivamente spettante e provvede alla liquidazione dello stesso. 10. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il Ministero provvede a comunicare al beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 11. Le eventuali economie di spesa delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) sono destinate alle attivita' di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) nel limite massimo di un milione di euro.