Art. 4 
 
      Contributi per l'acquisto e l'installazione di macchinari 
           di valutazione automatica delle carcasse suine 
 
  1. Le risorse  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  lettera  a),  sono
destinate  a  favore  delle  imprese  di  macellazione  che   abbiano
sottoscritto o sottoscrivano entro la  data  di  presentazione  della
domanda, contratti di filiera con allevatori nel settore suinicolo. 
  2. Per contratto di filiera ai  sensi  del  comma  1  del  presente
articolo  si  intende  un  contratto  di  durata  almeno   triennale,
rispondente alle  caratteristiche  minime  vincolanti  fissate  dalla
circolare di cui al comma 5 del presente  articolo,  tra  i  soggetti
della filiera suinicola, finalizzato a favorire la  collaborazione  e
l'integrazione tra gli allevatori e le imprese  di  macellazione,  la
tutela del reddito degli allevatori, il miglioramento della  qualita'
e la migliore remunerazione  del  prodotto,  che  preveda  l'utilizzo
obbligatorio delle macchine Image-Meater o AutoFOM per la valutazione
delle carcasse. 
  3. L'aiuto e' concesso nel limite dell'importo massimo  di  200.000
euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni  stabilite
dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del  18  dicembre
2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 
  4. L'aiuto e' riconosciuto previa verifica, da parte del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   (di   seguito
Ministero), dell'ammissibilita'  in  base  ai  requisiti  soggettivi,
oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 
  5. Le imprese presentano domanda di aiuto per il sostegno di cui al
presente articolo al Ministero nelle modalita' e nei tempi  stabiliti
in apposita circolare ministeriale, sentite le regioni e il Tavolo di
filiera suinicola presso  il  Ministero,  da  emanarsi  entro  trenta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 
  6. Alla domanda sono accluse in ogni caso: 
    a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai
sensi degli articoli  47  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  sugli  aiuti  «de  minimis»
percepiti negli ultimi tre anni; 
    b) copia del contratto/contratti di filiera sottoscritti da tutti
i soggetti interessati; nel caso  in  cui  il  contratto  di  filiera
riguardi  cooperative,  consorzi  e  organizzazioni   di   produttori
riconosciute,    esso    deve    essere    integrato     da     copia
dell'impegno/contratto di fornitura che riguarda la  singola  impresa
d'allevamento socia cosi' come regolato dalla  circolare  di  cui  al
comma 5. 
  7.  Le  domande  sono  istruite  dal  Ministero,  che  effettua  le
verifiche propedeutiche alla concessione  dell'aiuto  individuale  in
regime «de minimis». Sono rispettate le condizioni previste  all'art.
9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 702/2014, in  materia  di
pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato da parte  degli
Stati membri. Il Ministero provvedera', altresi', alla  registrazione
della misura e a tutti i necessari adempimenti relativi  al  Registro
nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 52  della  legge
n. 234/2012. 
  8. Il Ministero verificate la completezza delle informazioni  e  la
loro conformita'  ai  requisiti  di  ammissibilita',  determina,  nel
rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili,
l'ammontare dell'aiuto  concedibile  a  ciascun  soggetto  che  abbia
presentato domanda ai sensi del comma 5 del presente articolo. 
  9.  In  caso  di  esito  positivo  dell'istruttoria,  il  Ministero
registra  l'importo  dell'aiuto  individuale   concesso   a   ciascun
beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al  beneficiario
il riconoscimento dell'aiuto, l'importo  effettivamente  spettante  e
provvede alla liquidazione dello stesso. 
  10. Nel caso di insussistenza  delle  condizioni  previste  per  la
concessione  dell'aiuto,  il  Ministero  provvede  a  comunicare   al
beneficiario i motivi  ostativi  all'accoglimento  della  domanda  ai
sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni. 
  11. Le eventuali economie di spesa delle risorse di cui all'art. 3,
comma 2, lettera a) sono destinate alle attivita' di cui all'art.  3,
comma 2, lettera b) nel limite massimo di un milione di euro.