Art. 2 Disciplina dell'istruttoria delle relative richieste 1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 1, per poter essere ammessi al sostegno devono soddisfare, sino al pagamento dell'aiuto, le condizioni di ammissibilita' previste dalla legge. 2. I richiedenti, inoltre, non devono aver sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio incendio per le produzioni oggetto di domanda ne' aver ottenuto altri indennizzi, anche se non ancora erogati. 3. In fase di istruttoria, viene sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «de minimis», ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013.