Art. 2 
 
        Disciplina dell'istruttoria delle relative richieste 
 
  1. I soggetti richiedenti di  cui  all'art.  1,  per  poter  essere
ammessi al sostegno devono soddisfare, sino al pagamento  dell'aiuto,
le condizioni di ammissibilita' previste dalla legge. 
  2. I richiedenti, inoltre, non  devono  aver  sottoscritto  polizze
assicurative agevolate  a  copertura  del  rischio  incendio  per  le
produzioni oggetto di domanda ne'  aver  ottenuto  altri  indennizzi,
anche se non ancora erogati. 
  3. In fase di istruttoria, viene sottoposto a verifica il  rispetto
del cumulo degli aiuti «de minimis», ai sensi dell'art. 3, commi 2  e
3, del regolamento (UE) n. 1408/2013.