Art. 2 
 
  1. L'avvio ufficiale dei progetti (decorrenza) deve avvenire  entro
quarantacinque giorni dalla  data  di  perfezionamento  del  presente
decreto, salvo motivati differimenti. 
  2. Le attivita' connesse con la realizzazione di ciascun  progetto,
che dovranno rispettare le singole voci di costo approvate,  dovranno
concludersi entro i termini indicati nella proposta progettuale.