Art. 2 1. L'avvio ufficiale dei progetti (decorrenza) deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di perfezionamento del presente decreto, salvo motivati differimenti. 2. Le attivita' connesse con la realizzazione di ciascun progetto, che dovranno rispettare le singole voci di costo approvate, dovranno concludersi entro i termini indicati nella proposta progettuale.