Art. 3 
 
  1. Il MUR disporra' l'erogazione in un'unica  soluzione  anticipata
del contributo di cui all'art. 1, direttamente  agli  atenei/enti  di
ricerca beneficiari, secondo le effettive  disponibilita'  di  cassa.
Eventuali  importi  oggetto  di  recupero  nei  confronti   di   tali
atenei/enti potranno essere compensati,  in  qualsiasi  momento,  con
detrazione su ogni altra erogazione o contributo  da  assegnare  agli
stessi anche in base ad altro titolo. 
  2. Nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con  il
MUR rapporti finanziari, il Ministero richiedera' specifica  garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa, a norma dell'art. 10, comma  2,
della procedura.