Art. 3 1. Il MUR disporra' l'erogazione in un'unica soluzione anticipata del contributo di cui all'art. 1, direttamente agli atenei/enti di ricerca beneficiari, secondo le effettive disponibilita' di cassa. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo. 2. Nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, il Ministero richiedera' specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a norma dell'art. 10, comma 2, della procedura.