Art. 4 1. Ogni beneficiario e' tenuto a garantire al MUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione eventualmente richiesta. 2. L'accertamento da parte del MUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilita' civili e penali, comporta la revoca del finanziamento. 3. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilita' per la concessione del contributo, il MUR si riserva la facolta' di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme gia' accreditate. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2020 Il direttore genrale: Di Felice Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1027