Art. 4 
 
  1. Ogni beneficiario e' tenuto a garantire al MUR libero accesso  a
tutti i luoghi di  svolgimento  del  progetto,  rendendo  disponibile
tutta la documentazione eventualmente richiesta. 
  2. L'accertamento da parte del MUR di violazioni di norme di  legge
e/o regolamentari sulle singole  rendicontazioni,  o  l'esistenza  di
casi di plagio e/o manipolazione e/o  travisamento  dei  dati,  ferme
restando le responsabilita' civili e penali, comporta la  revoca  del
finanziamento. 
  3. Qualora  dalla  documentazione  prodotta  e  dalle  verifiche  e
controlli  eseguiti  emergano  gravi  inadempimenti   rispetto   agli
obblighi di cui al presente  decreto,  ovvero  il  sopraggiungere  di
cause di inammissibilita' per la concessione del contributo,  il  MUR
si riserva la facolta' di revocare il contributo  stesso,  procedendo
al recupero delle somme gia' accreditate. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 febbraio 2020 
 
                                      Il direttore genrale: Di Felice 
    

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1027