Art. 2 Registrazione degli operatori 1. I soggetti mittenti e i soggetti autorizzati che intendono, rispettivamente, introdurre nel territorio nazionale e ricevere nello stesso territorio prodotti lubrificanti, chiedono preventivamente di essere registrati utilizzando l'apposita procedura telematica dell'ADM. 2. Il soggetto mittente indica nella richiesta telematica di cui al comma 1, a pena di inammissibilita', la denominazione, la sede e la partita IVA dell'impresa, i dati identificativi del legale rappresentante e l'ubicazione di eventuali propri depositi di prodotti lubrificanti nonche' l'indirizzo di posta elettronica presso il quale il medesimo soggetto chiede di ricevere ogni comunicazione. Alla richiesta telematica e' allegata la copia di un valido documento di identita' del legale rappresentante. 3. Il soggetto autorizzato, utilizzando le credenziali SPID, indica nella richiesta di cui al comma 1, a pena di inammissibilita', il codice della licenza fiscale in suo possesso, rilasciata dall'ADM ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del TUA nonche' l'indirizzo della propria casella di PEC gia' comunicata all'ADM. 4. Ricevuta la richiesta telematica di cui ai commi 2 e 3 e verificata la completezza e la regolarita' degli elementi richiesti ai sensi dei medesimi commi, l'ADM, qualora ne ricorrano le condizioni, rilascia al soggetto mittente e al soggetto autorizzato un identificativo univoco, d'ora in avanti indicato come IU, avente validita' annuale. L'IU e' trasmesso, unitamente ad un codice operativo, al soggetto mittente per via telematica e al soggetto autorizzato tramite la PEC di cui al comma 3. 5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto ovvero delle disposizioni, contenute nel TUA, in materia di applicazione dell'accisa sui prodotti energetici o dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, l'ADM puo' provvedere a disabilitare l'IU con provvedimento motivato da comunicare al soggetto interessato. 6. I soggetti in possesso dell'IU comunicano all'ADM ogni eventuale variazione dei dati contenuti nella richiesta telematica di cui al comma 1 entro cinque giorni lavorativi dal suo verificarsi.