Art. 2 
 
 
                    Registrazione degli operatori 
 
  1. I soggetti mittenti e  i  soggetti  autorizzati  che  intendono,
rispettivamente, introdurre nel territorio nazionale e ricevere nello
stesso territorio prodotti lubrificanti, chiedono preventivamente  di
essere  registrati  utilizzando   l'apposita   procedura   telematica
dell'ADM. 
  2. Il soggetto mittente indica nella richiesta telematica di cui al
comma 1, a pena di inammissibilita', la denominazione, la sede  e  la
partita  IVA  dell'impresa,  i   dati   identificativi   del   legale
rappresentante  e  l'ubicazione  di  eventuali  propri  depositi   di
prodotti lubrificanti nonche' l'indirizzo di posta elettronica presso
il quale il medesimo soggetto chiede di ricevere ogni  comunicazione.
Alla richiesta telematica e' allegata la copia di un valido documento
di identita' del legale rappresentante. 
  3. Il soggetto autorizzato, utilizzando le credenziali SPID, indica
nella richiesta di cui al comma 1, a  pena  di  inammissibilita',  il
codice della licenza fiscale in suo possesso, rilasciata dall'ADM  ai
sensi dell'art. 61, comma 1, lettera d), del TUA nonche'  l'indirizzo
della propria casella di PEC gia' comunicata all'ADM. 
  4. Ricevuta la richiesta telematica  di  cui  ai  commi  2  e  3  e
verificata la completezza e la regolarita' degli  elementi  richiesti
ai  sensi  dei  medesimi  commi,  l'ADM,  qualora  ne  ricorrano   le
condizioni, rilascia al soggetto mittente e al  soggetto  autorizzato
un identificativo univoco, d'ora in avanti indicato come  IU,  avente
validita'  annuale.  L'IU  e'  trasmesso,  unitamente  ad  un  codice
operativo, al soggetto mittente per  via  telematica  e  al  soggetto
autorizzato tramite la PEC di cui al comma 3. 
  5. In caso di inosservanza delle disposizioni di  cui  al  presente
decreto ovvero delle disposizioni, contenute nel TUA, in  materia  di
applicazione dell'accisa sui prodotti energetici  o  dell'imposta  di
consumo sugli oli lubrificanti, l'ADM puo' provvedere a  disabilitare
l'IU  con  provvedimento   motivato   da   comunicare   al   soggetto
interessato. 
  6. I soggetti in possesso dell'IU comunicano all'ADM ogni eventuale
variazione dei dati contenuti nella richiesta telematica  di  cui  al
comma 1 entro cinque giorni lavorativi dal suo verificarsi.