Art. 7 
 
 
  Trasporti effettuati per il tramite di operatori della logistica 
 
  1. Gli operatori della logistica che effettuano il cambio del mezzo
di trasporto durante la circolazione, nel territorio  nazionale,  dei
prodotti lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1,  sono
tenuti a fornire: 
    a) ai soggetti mittenti ed ai soggetti autorizzati,  in  caso  di
movimentazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera  a),
le informazioni di  cui  all'art.  4,  comma  2,  lettere  c)  e  d),
relativamente al nuovo mezzo di trasporto; 
    b) ai soggetti mittenti, in caso di movimentazione effettuata  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), le informazioni  di  cui
all'art. 4, comma 4, lettere d) e f), relativamente al nuovo mezzo di
trasporto. 
  2. I soggetti mittenti di cui al comma 1, ricevute le  informazioni
di cui al medesimo comma 1 da parte degli operatori della  logistica,
provvedono,   attraverso   l'applicativo    LUB,    al    conseguente
aggiornamento degli elementi gia' indicati ai fini dell'emissione del
CAR e a comunicare le predette informazioni anche al trasportatore ai
fini dell'annotazione delle stesse sul documento di trasporto.  Copia
stampata del documento di cui all'art. 4, commi 3 e 5, aggiornato con
le  modifiche  di  cui  al  presente  articolo,  scorta  i   prodotti
lubrificanti movimentati sul territorio nazionale; in alternativa, il
medesimo documento deve essere visualizzabile  durante  il  trasporto
mediante idoneo dispositivo elettronico.