Art. 7 Trasporti effettuati per il tramite di operatori della logistica 1. Gli operatori della logistica che effettuano il cambio del mezzo di trasporto durante la circolazione, nel territorio nazionale, dei prodotti lubrificanti effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, sono tenuti a fornire: a) ai soggetti mittenti ed ai soggetti autorizzati, in caso di movimentazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d), relativamente al nuovo mezzo di trasporto; b) ai soggetti mittenti, in caso di movimentazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), le informazioni di cui all'art. 4, comma 4, lettere d) e f), relativamente al nuovo mezzo di trasporto. 2. I soggetti mittenti di cui al comma 1, ricevute le informazioni di cui al medesimo comma 1 da parte degli operatori della logistica, provvedono, attraverso l'applicativo LUB, al conseguente aggiornamento degli elementi gia' indicati ai fini dell'emissione del CAR e a comunicare le predette informazioni anche al trasportatore ai fini dell'annotazione delle stesse sul documento di trasporto. Copia stampata del documento di cui all'art. 4, commi 3 e 5, aggiornato con le modifiche di cui al presente articolo, scorta i prodotti lubrificanti movimentati sul territorio nazionale; in alternativa, il medesimo documento deve essere visualizzabile durante il trasporto mediante idoneo dispositivo elettronico.