(Allegato)
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI ANNUALI DEI PRESIDENTI DELLE  REGIONI  E
  DELLE PROVINCE AUTONOME SUL SISTEMA DEI  CONTROLLI  INTERNI  E  SUI
  CONTROLLI EFFETTUATI NELL'ANNO 2019 (ai sensi dell'art. 1, comma 6,
  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). 
 
    1.  Le  relazioni  annuali  sul  sistema  dei  controlli  che   i
presidenti delle regioni e delle  province  autonome  sono  tenuti  a
redigere, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle
autonomie della Corte dei conti, ed  a  trasmettere  alle  competenti
Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell'art. 1,  comma  6,  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,  come  novellato  dall'art.  33,
comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
costituiscono  il  necessario  punto  di  raccordo  tra  i  controlli
interni,   affidati   all'autonomia   normativa   ed   amministrativa
regionale,  e  quelli  esterni  esercitati,  in  modo   neutrale   ed
indipendente, dalla magistratura contabile. 
    In tale prospettiva  ordinamentale,  l'onere  posto  in  capo  ai
presidenti delle regioni e delle province  autonome  di  riferire  in
ordine ai piu' significativi  aspetti  gestionali,  organizzativi  ed
attuativi  dei  controlli,  anche   con   riguardo   agli   organismi
partecipati e agli enti del servizio sanitario le cui gestioni  hanno
rilevanti effetti sui  rispettivi  bilanci,  rappresenta  un  ausilio
informativo  per  verificare   l'attuazione   della   sana   gestione
finanziaria ed il rispetto  del  principio  del  buon  andamento  nel
governo dei territori (articoli 97, 28, 81 e 119 Cost.), mettendo  in
luce  la  capacita'  del  singolo  ente  di  realizzare  i  programmi
utilizzando correttamente ed  in  modo  economico  ed  efficiente  le
risorse pubbliche. 
    La concretizzazione di tali obiettivi  e'  resa  possibile  dalla
presenza di un sistema di controlli interni in grado di monitorare le
attivita', di supportare  le  scelte  decisionali  e  programmatiche,
nonche' di fornire, in tempo utile, le  informazioni  necessarie  per
l'adozione di eventuali misure correttive. E' compito  della  Sezione
delle autonomie  indicare  le  uniformi  modalita'  di  comunicazione
annuale delle informazioni relative alle caratteristiche  strutturali
ed agli aspetti gestionali, organizzativi ed attuativi piu' rilevanti
del sistema  dei  controlli  interni,  onde  stabilire  il  grado  di
raggiungimento dei risultati attesi  e  di  effettivita'  dell'azione
amministrativa in ciascuna regione e provincia autonoma. 
    2. Le Linee guida redatte dalla Sezione delle autonomie,  con  il
concorso di gruppi di lavoro composti anche da  magistrati  assegnati
alle  Sezioni  regionali  di  controllo,  sono  volte  ad   agevolare
l'adempimento richiesto ai presidenti delle regioni e delle  province
autonome mediante la  predisposizione  di  uno  schema  di  relazione
unitario avente  forma  di  questionario  con  domande  sintetiche  e
risposte di tipo «chiuso» (SI/NO). 
    Sussiste, peraltro, la possibilita' per  i  destinatari  di  tale
schema di relazione-questionario di fornire ulteriori elementi  nelle
risposte di tipo «aperto», con riguardo  alla  peculiarita'  di  ogni
realta' territoriale, al fine di illustrare  i  fenomeni  sottostanti
gli istituti oggetto di monitoraggio e rendere ogni  altro  opportuno
chiarimento ed  approfondimento  ritenuto  necessario  in  ordine  ai
profili di maggior interesse e/o problematicita'. 
    Come detto, l'obiettivo della rilevazione e' quello di  acquisire
dati omogenei sul grado di  adeguatezza  del  sistema  dei  controlli
interni adottato, da ritenersi essenziale al  rispetto  delle  regole
contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun Ente, della sana e
corretta gestione delle risorse e, in ultima  analisi,  del  rispetto
degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione  europea
in ordine alle politiche di bilancio. 
    Deve  aggiungersi  che  le  informazioni  recate  dalle   singole
relazioni presidenziali possono rappresentare l'incipit per ulteriori
approfondimenti  istruttori  da  parte  delle  Sezioni  regionali  di
controllo territorialmente competenti, laddove ritenuti opportuni per
una piu' chiara illustrazione  dei  dati  forniti  e,  comunque,  nel
rispetto degli specifici regimi di disciplina delle regioni a statuto
speciale  e  delle   province   autonome   (cfr.   deliberazioni   n.
9/SEZAUT/2014/INPR; n. 10/SEZAUT/2017/INPR;  n.  11/SEZAUT/2018/INPR;
n. 11/SEZAUT/2019/INPR). 
    Nell'ambito dei  tempi  previsti,  i  contenuti  della  relazione
annuale del presidente  della  regione  e  della  provincia  autonoma
potranno essere utilizzati dalle Sezioni regionali di controllo anche
ai  fini  del  giudizio  di  parificazione  (art.   1,   commi   3-5,
decreto-legge n. 174/2012). 
    3. Per l'anno 2019, lo schema di relazione conserva le principali
caratteristiche,  di  forma  e  contenuto,  delineate  negli   schemi
approvati con le Linee guida adottate nel corso  degli  ultimi  anni,
articolandosi in quattro sezioni di quesiti: 
      la prima sezione (Quadro ricognitivo e descrittivo del  sistema
dei controlli interni) contiene una ricognizione sommaria dei profili
caratteristici delle principali tipologie di  controllo  esercitabili
(di regolarita' amministrativa e contabile, strategico, di  gestione,
sulla valutazione del  personale  con  incarico  dirigenziale,  sulla
qualita'  dei  servizi,   sulla   qualita'   della   legislazione   e
sull'impatto della  regolazione).  Come  osservato  nella  precedente
deliberazione n. 11/SEZAUT/2018/INPR l'implementazione dei  controlli
sulla qualita' della legislazione e sull'impatto della regolazione ha
rilievo primario  in  funzione  del  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti. Anche il  controllo  sulla  qualita'  dei  servizi  erogati
rappresenta un ineludibile esame con riguardo ai diritti da garantire
ai cittadini-utenti, in quanto capace di intercettare, attraverso  la
misura della soddisfazione del cittadino, i  bisogni  dell'utenza  e,
quindi, di fornire  all'Amministrazione  le  reali  dimensioni  dello
scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati  dagli
altri controlli) e il grado di utilita' effettivamente conseguito. Lo
stato di attuazione di tali controlli, per il vero, non appare ancora
omogeneamente completato, ove si pensi che dall'esame dei questionari
compilati dai presidenti per l'anno 2018  emerge  come  piu'  di  una
regione  abbia  contrassegnato  con  il  «NO»  le  risposte  relative
all'attivazione dei controlli sulla  qualita'  dei  servizi  e  della
legislazione, nonche' sull'impatto della regolazione; 
      la seconda sezione (Il sistema dei controlli interni)  esamina,
piu' nel dettaglio, le modalita' operative  di  alcune  tipologie  di
controlli, segnatamente quelli  sulla  regolarita'  amministrativa  e
contabile, sul controllo strategico, sulla gestione, oltreche'  sulla
valutazione del personale con incarico dirigenziale. In  particolare,
si richiama l'attenzione sulle misure correttive, anche di  carattere
normativo,  adottate   dalla   regione   in   caso   di   riscontrate
irregolarita'  amministrativo-contabili  o  di  criticita'  emerse  a
livello di controllo strategico, nonche' sulle funzioni di  vigilanza
esercitate nei confronti degli agenti contabili, soggetti a  giudizio
di conto; 
      la terza sezione (Controllo  sugli  organismi  partecipati)  e'
dedicata al monitoraggio dell'effettivita' dei  poteri  di  socio  in
termini di: predisposizione di  una  struttura  ad  hoc  (con  report
periodici  provenienti  dagli  organismi  partecipati  e  rilevazione
costante dei rapporti finanziari, economici  e  patrimoniali  con  la
regione);  definizione  dei  poteri  di   controllo   nelle   diverse
situazioni (societa' in  house,  a  controllo  pubblico  o  meramente
partecipate);  rispetto  delle  prescrizioni  normative  in  tema  di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie; 
      la  quarta  sezione  (Controlli  sulla  gestione  del  Servizio
sanitario regionale) e' diretta,  infine,  ad  evidenziare  eventuali
criticita' presenti  nell'assetto  organizzativo  dei  controlli  del
Servizio sanitario regionale e le misure correttive  adottate.  Nella
sezione, e' stato aggiunto (punto 4.5) un  significativo  quesito  in
ordine  all'adozione,  da  parte  della  regione,  di  un  piano   di
indicatori che misuri anche l'outcome, ossia l'impatto che i  servizi
sanitari erogati hanno sul miglioramento delle condizioni  di  salute
dei cittadini. 
    4.  Cio'  posto,  si  osserva  che  la  relazione  dovra'  essere
compilata avendo a riferimento i controlli effettuati nell'anno 2019,
con aggiornamenti alla data di compilazione. 
    Inoltre,  la  cennata   relazione,   previa   indicazione   della
regione/provincia  nell'apposito  spazio  ad  essa  riservato   nella
intestazione del questionario, dovra' essere inviata entro il termine
stabilito  dalla  Sezione  regionale  di  controllo  territorialmente
competente e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione
delle presenti Linee guida nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Per  procedere  alla  compilazione  della  relazione-questionario
occorre collegarsi al  sito  della  Corte  dei  conti,  area  Servizi
on-line,   selezionare   il   link   «Controllo   e    Referto»    e,
successivamente, selezionare il sistema FITNET (Finanza  Territoriale
Network) per poi accedere al sistema «Con.Te.» da  cui  scaricare  il
file dal box Utilita' → Schemi/Modelli. 
    A  compilazione  conclusa,  il  file  dovra'  essere   denominato
Relazione_Presidente_Regione_Anno                           (esempio:
Relazione_Presidente_Abruzzo_2019)  e   trasmesso   avvalendosi   dei
soggetti accreditati sul sistema con il  profilo  RSFR  (Responsabile
dei servizi finanziari regione) tramite la funzione «Invio Documenti»
presente  nel  menu'  «Documenti»,  tipologia  documento   «Relazione
annuale del Presidente della Regione (art. 1, comma 6,  decreto-legge
n. 174/2012)». 
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