(Allegato)
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI COLLEGI  SINDACALI  DEGLI  ENTI  DEL
  SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  SUL  BILANCIO  D'ESERCIZIO  2019  (ai
  sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n.  266
  e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,
  convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213). 
 
    1. L'art. 1, comma 170, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(legge finanziaria 2006) dispone che gli organi  di  revisione  degli
enti dei sistemi  sanitari  regionali  sono  tenuti  a  redigere  una
relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto sulla  base  di
linee guida predisposte dalla Corte dei conti.  Il  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, nel ribadire questo sistema di controllo  (art.
1, comma 3), ne ha rafforzato  l'incisivita'  prevedendo  l'eventuale
blocco dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari (cfr.
art. 1, comma 7) qualora ne venga accertata la  mancata  copertura  o
l'insussistenza    della    relativa    sostenibilita'    finanziaria
(sull'interpretazione e la portata di questa disposizione v. del.  n.
13/SEZAUT/2014/INPR). 
    Le verifiche effettuate sugli enti dei servizi sanitari regionali
attraverso le relazioni-questionario redatte dai  rispettivi  collegi
sindacali,  costituiscono,  dunque,  un   rilevante   momento   delle
attivita' delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti
trattandosi di un modello di  controllo  collaudato  e  basato  sulla
sinergica collaborazione tra la Corte  dei  conti  e  gli  organi  di
controllo interno delle amministrazioni territoriali e degli enti del
Servizio  sanitario  nazionale  (cfr.  Corte   cost.,   sentenza   n.
198/2012). 
    2. Le presenti linee  guida,  relative  al  bilancio  d'esercizio
2019, si pongono, sostanzialmente, nel segno della continuita' con  i
criteri seguiti nelle precedenti edizioni. 
    La relazione-questionario, redatta secondo i principi e i criteri
sottesi alle linee  guida  (cfr.,  in  particolare,  le  linee  guida
approvate con del. Sez.  Aut.  n.  18/2010),  consente  alle  Sezioni
regionali della Corte dei conti e agli organi di revisione degli enti
sanitari di disporre di uno strumento che permette  di  monitorare  a
livello  nazionale,  in  modo   uniforme,   aspetti   particolarmente
significativi della gestione degli enti sanitari,  in  considerazione
dell'elevata complessita' e grande incidenza sulla  finanza  pubblica
del «sistema salute». 
    La  finalita'  del  questionario  e'  quella   di   rilevare   il
complessivo rispetto da parte degli  enti  sanitari  degli  equilibri
economico-patrimoniali    e    finanziari,    della    sostenibilita'
dell'indebitamento,  nonche'  dei  limiti  di   spesa   posti   dalla
legislazione   vigente,    rispetto    che    costituisce    elemento
imprescindibile  della  gestione  degli  enti  stessi  e  rappresenta
altresi' un profilo particolarmente  qualificante  della  valutazione
del collegio sindacale. 
    Il mantenimento degli equilibri di bilancio, infatti, costituisce
una garanzia  per  la  continuita'  dell'erogazione  di  un  servizio
costituzionalmente tutelato come quello della salute. 
    Le rilevazioni del questionario sulla spesa per le risorse umane,
che ha rilievo  determinante  nella  composizione  complessiva  della
spesa sanitaria, tengono conto delle modifiche apportate ad opera del
decreto-legge n. 35/2019, art. 11. Si tratta di innovazioni che  sono
nel segno di un  alleggerimento  dei  vincoli  che  gravano  su  tale
componente e costituiscono un primo segnale di  una  riconsiderazione
della  politica  per  il  reclutamento  del  personale  del  Servizio
sanitario, tenuto conto delle carenze che si  sono  evidenziate  gia'
prima dell'attuale situazione emergenziale. 
    2.1. Gli aggiornamenti per il bilancio  2019  hanno  recepito  le
novita'  introdotte  dal  legislatore,  mantenendo  l'impegno,   gia'
avviato negli anni precedenti, di ridurre  gli  oneri  informativi  a
carico delle amministrazioni e degli organi interni di controllo. 
    In questa prospettiva, come gia' avvenuto per le precedenti linee
guida, si e' avuto cura di evitare di chiedere notizie gia' contenute
in specifiche banche dati  pubbliche:  i  quadri  relativi  al  conto
economico ed allo stato patrimoniale possono essere acquisiti tramite
OpenBDAP   (http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini);   le
informazioni di dettaglio delle eventuali partecipazioni  degli  enti
sanitari  in  altri  organismi  sono  disponibili  nella  banca  dati
Partecipazioni  gestita   dal   MEF   -   Dipartimento   del   Tesoro
(https://portaletesoro.mef.gov.it),  adeguata  anche  alle   esigenze
istruttorie della Corte dei conti; nel questionario, invece,  vengono
richieste solo alcune notizie essenziali. 
    Peraltro,    come    gia'    rappresentato    nella    del.    n.
10/SEZAUT/2018/INPR (linee guida per le  relazioni  dei  collegi  dei
revisori dei conti sui rendiconti  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome - esercizio 2017), si ribadisce  il  rilievo  non  meramente
statistico  della  correttezza  e  della  tempestivita'  dei   flussi
informativi in BDAP e nelle altre banche dati pubbliche: infatti,  si
tratta di strumenti (per la realizzazione e la manutenzione dei quali
si impiegano ingenti risorse) di monitoraggio e controllo ai fini del
coordinamento della finanza pubblica e le informazioni  ivi  presenti
sono alla base delle decisioni di politica finanziaria.  Tali  banche
dati costituiscono, inoltre, un punto di riferimento per le verifiche
della Corte dei conti:  quanto  piu'  i  canali  informativi  saranno
attendibili, tanto piu' l'attivita' istruttoria sara' ridotta,  anche
con minor onere per gli enti controllati. 
    Pertanto, si sottolinea la necessita' che gli organi di revisione
contabile verifichino la coerenza dei dati presenti nella piattaforma
Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro e in OpenBDAP  con  quanto
risultante dai documenti contabili tenuti  e/o  approvati  dall'ente,
almeno a livello dei principali aggregati. 
    Al fine di fornire alla Sezioni regionali un  quadro  informativo
completo, si chiede ai collegi sindacali di allegare alla  e-mail  di
trasmissione del questionario anche la nota integrativa, la relazione
sulla gestione e il parere del collegio sindacale reso  sul  bilancio
d'esercizio. 
    3. Il questionario e' articolato come indicato di seguito: 
      istruzioni per la sua compilazione e invio; 
      indice; 
      dati generali identificativi dell'ente, dimensione  demografica
e strutture di ricovero; al riguardo si  segnala  l'esigenza  di  una
compilazione   corretta   e   completa   dei   dati    identificativi
(denominazione dell'ente, codice  fiscale,  Regione  e  tipologia  di
ente); 
      parte  prima  (domande  preliminari),  recante  quesiti  i  cui
elementi di risposta consentono un primo sommario esame alle  Sezioni
regionali; 
      parte seconda, contenente domande e  prospetti  riguardanti  la
situazione economica, distinguendo tra componenti positive e negative
del bilancio, con approfondimenti su temi particolari. 
      Tra le componenti  negative,  l'oggetto  dei  quesiti  riguarda
specificatamente: A) acquisti di  beni  e  servizi;  B)  acquisti  di
prestazioni da operatori  privati;  C)  assistenza  farmaceutica;  D)
personale; E) sistemi di controllo dei costi. 
      Ai  compilatori  del  questionario  si  chiede,   inoltre,   di
verificare la coerenza tra i dati del bilancio d'esercizio  e  quelli
del modello C.E. (Conto  economico),  quinta  comunicazione,  inviato
tramite il Nuovo sistema informativo sanitario  (NSIS)  al  Ministero
della salute e del modello C.E. allegato alla nota integrativa; 
      parte terza,  contenente  domande  e  prospetti  relativi  alla
situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari. 
      Relativamente allo stato patrimoniale,  distinto  in  attivo  e
passivo, l'oggetto dei  quesiti  riguarda:  A)  immobilizzazioni;  B)
rimanenze; C) crediti; D) utile o perdita; E) fondi rischi ed  oneri;
F) debiti. 
      Ai compilatori del questionario  si  chiede  di  verificare  la
conformita' dei dati dello stato patrimoniale con quelli del  modello
S.P. allegato alla nota integrativa e di quello inviato al NSIS.  Per
quanto riguarda la parte relativa alle partecipazioni (parte terza  -
stato patrimoniale attivo - immobilizzazioni, pag. 17, punto  10  del
questionario),  si  chiede  di  riportare  l'elenco  degli  organismi
partecipati dall'ente, la quota di partecipazione e la verifica della
coerenza delle informazioni  allegate  al  bilancio  d'esercizio  con
quelle presenti nella banca dati del MEF -Dipartimento del Tesoro; 
      annotazioni per consentire ai  compilatori,  ove  lo  ritengano
necessario, ulteriori precisazioni non riportabili nello schema cosi'
come predisposto; 
      attestazioni finali, distinte a  seconda  che  la  relazione  -
questionario sia stata redatta dal collegio sindacale, per  gli  enti
dei servizi sanitari regionali, o dal  Terzo  certificatore,  per  la
Gestione sanitaria accentrata,  ove  istituita  (art.  22,  comma  3,
lettera d, decreto legislativo n. 118/2011). 
    4. Si elencano di seguito  gli  enti  sanitari  da  sottoporre  a
verifica, ferma restando la possibilita'  per  la  Sezione  regionale
della Corte dei conti di individuare ulteriori strutture in base alla
specificita' territoriale: 
      aziende sanitarie locali; 
      aziende socio-sanitarie territoriali; 
      aziende sanitarie provinciali; 
      aziende di tutela della salute; 
      aziende ospedaliere; 
      policlinici universitari; 
      istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 
      agenzie regionali per l'emergenza sanitaria; 
      gestioni sanitarie accentrate; 
      aziende zero; 
      ospedali classificati,  se  ritenuti  dalle  Sezioni  regionali
competenti  pienamente  equiparabili  agli  enti  sanitari   pubblici
regionali; 
      altri enti sanitari istituiti in ambito sanitario  in  aderenza
alle normative regionali, non compresi nell'elenco precedente. 
    5. Per le Sezioni regionali, nell'ambito delle proprie attivita',
resta ferma  la  facolta'  di  effettuare  ulteriori  approfondimenti
istruttori ove ritenuti necessari per  il  compiuto  esercizio  della
funzione di controllo ad esse attribuita. 
    Le Sezioni di controllo con  sede  nelle  regioni  e  province  a
statuto speciale,  ove  ne  ricorra  l'esigenza,  potranno  apportare
integrazioni e modifiche  ai  questionari  che  tengano  conto  delle
peculiarita' della disciplina legislativa locale, e secondo modalita'
con questa conferenti,  fermo  restando  l'inoltro  dei  questionari,
compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle autonomie della
Corte dei conti ai fini dell'alimentazione  della  banca  dati  degli
enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a  livello
nazionale. 
    6. Per consentire la  gestione  informatica  dei  questionari  ed
evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile: 
      a) utilizzare il file del questionario pubblicato sul  «Portale
dei      servizi      online»       al       seguente       indirizzo
https://portaleservizi.corteconti.it/public/Home/Index  raggiungibile
anche  dal  sito  internet  istituzionale  della  Corte   dei   conti
https://www.corteconti.it/ sezione «Servizi», mantenendo  il  formato
originale per l'invio  (in  particolare,  il  file  non  deve  essere
convertito in formati immagine, ma utilizzato cosi' come scaricato); 
      b)   nominare   il   file   secondo   il   seguente   criterio:
19_regione_nome  azienda  (esempio:   19_Veneto_azienda   ospedaliera
Padova); 
      c) inviare il  questionario  e  gli  allegati  richiesti  (nota
integrativa, relazione sulla gestione e parere del collegio sindacale
sul  bilancio   d'esercizio)   unicamente   per   posta   elettronica
all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e,
contestualmente,       all'indirizzo        appresso        indicato:
documentazione.serviziosanitario@corteconti.it; 
      d) nel caso in cui a seguito  dell'istruttoria  eseguita  dalla
Sezione  regionale  di  controllo  alcuni  dei  dati  originariamente
inseriti nel  questionario  siano  stati  modificati,  e'  necessario
inviare il questionario integrale modificato  al  recapito  di  posta
elettronica  sopra  indicato;  le  Sezioni  regionali  verificheranno
l'esecuzione dell'adempimento. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico