Art. 2 
 
         Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo 
                gia' disposte con ordinanza n. 9/2020 
 
  1. Ferma restando la possibilita' di informazione semplificata, per
le finalita' di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
prevista dall'art. 2, comma 3, nel rispetto delle modalita'  previste
dall'art. 1 della citata  ordinanza  n.  9/2020,  ciascun  esercente,
cosi' come individuato nel precedente  art.  1,  nel  procedere  alla
vendita al consumo, laddove ritenga di apporre  il  proprio  marchio,
compatibilmente con le normative per  la  tutela  dei  marchi  e  dei
brevetti, laddove  applicabili,  e',  comunque,  tenuto  a  garantire
l'informazione al consumatore delle seguenti specifiche: 
    luogo ed anno di produzione; 
    indicazione, ove  presente,  del  marchio  CE,  ovvero  di  altra
validazione  di  efficienza,  o  eventuale  esenzione  ai  sensi  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosi' come modificato dalla legge
30 aprile 2020, n. 27; 
    che non si tratta di un presidio medico chirurgico; 
    che e' monouso. 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 maggio 2020 
 
                                 Il Commissario straordinario: Arcuri