Art. 2 Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo gia' disposte con ordinanza n. 9/2020 1. Ferma restando la possibilita' di informazione semplificata, per le finalita' di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, prevista dall'art. 2, comma 3, nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 1 della citata ordinanza n. 9/2020, ciascun esercente, cosi' come individuato nel precedente art. 1, nel procedere alla vendita al consumo, laddove ritenga di apporre il proprio marchio, compatibilmente con le normative per la tutela dei marchi e dei brevetti, laddove applicabili, e', comunque, tenuto a garantire l'informazione al consumatore delle seguenti specifiche: luogo ed anno di produzione; indicazione, ove presente, del marchio CE, ovvero di altra validazione di efficienza, o eventuale esenzione ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosi' come modificato dalla legge 30 aprile 2020, n. 27; che non si tratta di un presidio medico chirurgico; che e' monouso. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2020 Il Commissario straordinario: Arcuri