Art. 3 Disposizioni finali 1. La compensazione degli importi concessi in applicazione della presente ordinanza e' effettuata in occasione del pagamento del primo SAL utile da presentarsi nei termini e con le modalita' disciplinate dalle ordinanze commissariali di riferimento. 2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, in occasione della determinazione dell'importo del SAL ai sensi di quanto previsto nel comma che precede, detrae la quota del pagamento gia' erogato e autorizza l'Istituto di credito prescelto dal beneficiario al pagamento della differenza.