Art. 54 
 
 
Attuazione del Fondo solidarieta' mutui « prima casa », cd.  «  Fondo
                            Gasparrini » 
 
  1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo  di  cui
all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244: 
  a) l'ammissione ai benefici  del  Fondo  e'  estesa  ai  lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti  che  autocertifichino  ai  sensi
degli articoli 46 e  47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  di  aver
registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente
la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente  tra  il  21
febbraio 2020 e la data della domanda qualora non  sia  trascorso  un
trimestre, un calo  del  proprio  fatturato,  superiore  al  33%  del
fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura  o
della restrizione della propria attivita' operata in attuazione delle
disposizioni  adottate  dall'autorita'  competente  per   l'emergenza
coronavirus; 
    b) per l'accesso al  Fondo  non  e'  richiesta  la  presentazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e  sono
ammissibili mutui  di  importo  non  superiore  a  400.000  euro.  La
sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa anche per i
mutui gia' ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per
almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate; 
  b-bis) la sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa
anche per i mutui che fruiscono  della  garanzia  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n. 147. 
  2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre  2007,  n.
244, e' sostituito dal seguente: 
  « 478. Nel  caso  di  mutui  concessi  da  intermediari  bancari  o
finanziari, il Fondo  istituito  dal  comma  475,  su  richiesta  del
mutuatario che intende avvalersi della facolta'  prevista  dal  comma
476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede,
al pagamento degli interessi compensativi nella misura  pari  al  50%
degli interessi maturati sul debito residuo  durante  il  periodo  di
sospensione.». 
  2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  « c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario  di  lavoro
per  un  periodo  di  almeno   trenta   giorni,   anche   in   attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione  dei  trattamenti
di sostegno del reddito ». 
  3.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere adottate  le  necessarie
disposizioni di attuazione del presente articolo. 
  4. Per le finalita' di cui sopra al Fondo di  cui  all'articolo  2,
comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 400  milioni  di
euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art.
8 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 21 giugno 2010, n. 132. 
  5. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   da   475   a   480
          dell'articolo 2  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello  Stato  (legge  finanziaria  2008),  come
          modificato della presente legge: 
                "475. E' istituito presso il Ministero  dell'economia
          e delle finanze il Fondo di solidarieta' per  i  mutui  per
          l'acquisto della  prima  casa,  con  una  dotazione  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2008  e  2009.  Il
          Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino  ad
          esaurimento delle stesse. 
                476. Per i contratti di mutuo  riferiti  all'acquisto
          di unita' immobiliari da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, questi puo'  chiedere  la  sospensione  del
          pagamento delle rate per non piu' di due  volte  e  per  un
          periodo massimo complessivo non superiore a  diciotto  mesi
          nel corso dell'esecuzione del contratto. In  tal  caso,  la
          durata del contratto di mutuo e quella delle  garanzie  per
          esso prestate e' prorogata di un periodo eguale alla durata
          della  sospensione.  Al  termine  della   sospensione,   il
          pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con  la
          periodicita' originariamente previsti dal contratto,  salvo
          diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la
          rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.  La
          sospensione   non   comporta   l'applicazione   di   alcuna
          commissione  o  spesa  di  istruttoria  ed  avviene   senza
          richiesta di garanzie aggiuntive. 
                476-bis. La  sospensione  di  cui  al  comma  476  si
          applica anche ai mutui: 
                  a)  oggetto   di   operazioni   di   emissione   di
          obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione
          ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
                  b) erogati  per  portabilita'  tramite  surroga  ai
          sensi dell'articolo 120-quater del testo unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385,   che
          costituiscono  mutui  di  nuova  erogazione  alla  data  di
          perfezionamento dell'operazione di surroga; 
                  c)  che  hanno  gia'  fruito  di  altre  misure  di
          sospensione   purche'   tali   misure    non    determinino
          complessivamente    una    sospensione    dell'ammortamento
          superiore a diciotto mesi. 
                477. La sospensione prevista dal comma 476  non  puo'
          essere richiesta per i mutui che abbiano almeno  una  delle
          seguenti caratteristiche: 
                  a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni
          consecutivi al momento della presentazione della domanda da
          parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
          decadenza dal beneficio del termine o  la  risoluzione  del
          contratto  stesso,  anche  tramite  notifica  dell'atto  di
          precetto, o  sia  stata  avviata  da  terzi  una  procedura
          esecutiva sull'immobile ipotecato; 
                  b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
                  c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione
          a copertura del rischio che si verifichino  gli  eventi  di
          cui al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca  il
          rimborso almeno degli  importi  delle  rate  oggetto  della
          sospensione e  sia  efficace  nel  periodo  di  sospensione
          stesso. 
                478. Nel  caso  di  mutui  concessi  da  intermediari
          bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475,  su
          richiesta  del  mutuatario  che  intende  avvalersi   della
          facolta' prevista dal comma 476, presentata per il  tramite
          dell'intermediario medesimo, provvede, al  pagamento  degli
          interessi compensativi  nella  misura  pari  al  50%  degli
          interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di
          sospensione. 
                479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e'
          subordinata esclusivamente all'accadimento  di  almeno  uno
          dei  seguenti  eventi,  intervenuti  successivamente   alla
          stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre  anni
          antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: 
                  a) cessazione del rapporto di  lavoro  subordinato,
          ad eccezione delle ipotesi di risoluzione  consensuale,  di
          risoluzione per limiti di eta' con diritto  a  pensione  di
          vecchiaia o di  anzianita',  di  licenziamento  per  giusta
          causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni  del
          lavoratore non per giusta causa; 
                  b)  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro  di   cui
          all'articolo  409,  numero  3),  del  codice  di  procedura
          civile,  ad  eccezione   delle   ipotesi   di   risoluzione
          consensuale, di recesso  datoriale  per  giusta  causa,  di
          recesso del lavoratore non per giusta causa; 
                  c) morte o riconoscimento  di  handicap  grave,  ai
          sensi dell'articolo 3, comma  3,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, ovvero di invalidita'  civile  non  inferiore
          all'80 per cento; 
                  c-bis)   sospensione   dal   lavoro   o   riduzione
          dell'orario di lavoro  per  un  periodo  di  almeno  trenta
          giorni, anche in attesa dell'emanazione  dei  provvedimenti
          di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito. 
                480.   Con   regolamento   adottato   dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della solidarieta' sociale,  sono  stabilite  le  norme  di
          attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479." 
              Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di documentazione amministrativa): 
                "Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
                1.   Sono   comprovati   con   dichiarazioni,   anche
          contestuali all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e
          prodotte in sostituzione  delle  normali  certificazioni  i
          seguenti stati, qualita' personali e fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato." 
                "Art.  47  Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto   di
          notorieta' 
                1. L'atto di notorieta' concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva." 
              Si riporta il testo del comma 48 dell'articolo 1  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
                "48. Ai fini del riordino del sistema delle  garanzie
          per l'accesso al credito delle famiglie  e  delle  imprese,
          del piu' efficiente  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e
          della garanzia dello Stato anche in sinergia con i  sistemi
          locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
          sulla finanza pubblica, e' istituito il  Sistema  nazionale
          di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti
          di garanzia: 
                  a) il Fondo di garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
          legge 23  dicembre  1996,  n.  662.  L'amministrazione  del
          Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia
          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
          comitato   di   amministrazione    istituito    ai    sensi
          dell'articolo 15, comma 3, della legge 7  agosto  1997,  n.
          266,  e  successive  modificazioni.  Il   Ministero   dello
          sviluppo  economico  comunica  al  gestore  del   Fondo   i
          nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
          istituito ai sensi  del  citato  articolo  47  del  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, affinche'  provveda  alla  sua
          formale costituzione. Con l'adozione del  provvedimento  di
          costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
          decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; 
                  b) la Sezione speciale  di  garanzia  «Progetti  di
          ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo  di
          garanzia  di  cui  alla  lettera  a),  con  una   dotazione
          finanziaria   di   euro   100.000.000   a   valere    sulle
          disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e'  destinata
          alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
          delle  prime  perdite  su  portafogli  di  un  insieme   di
          progetti, di ammontare  minimo  pari  a  euro  500.000.000,
          costituiti da finanziamenti concessi  dalla  Banca  europea
          per  gli  investimenti  (BEI),  direttamente  o  attraverso
          banche e intermediari finanziari, per la  realizzazione  di
          grandi progetti per la ricerca e l'innovazione  industriale
          posti in essere da imprese  di  qualsiasi  dimensione,  con
          particolare riguardo alle piccole  e  medie  imprese,  alle
          reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese  individuati
          sulla   base   di   uno   specifico    accordo-quadro    di
          collaborazione tra il Ministero dello  sviluppo  economico,
          il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  BEI.  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          definiti  i  criteri,  le  modalita'  di  selezione  e   le
          caratteristiche dei progetti da includere nel  portafoglio,
          le tipologie di operazioni ammissibili e la misura  massima
          della  garanzia  in  relazione  al  portafoglio  garantito,
          nonche' le modalita'  di  concessione,  di  gestione  e  di
          escussione  della  medesima  garanzia.  Le  risorse   della
          Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
          parte delle  risorse  della  programmazione  2014-2020  dei
          fondi strutturali comunitari; 
                  c) il Fondo di garanzia per la prima casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
          passivita' del Fondo di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
          del 2008. La garanzia del Fondo e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani  di
          eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
          di lavoro atipico di cui  all'articolo  1  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92. Gli interventi del  Fondo  di  garanzia
          per la prima  casa  sono  assistiti  dalla  garanzia  dello
          Stato, quale garanzia di ultima istanza. La  dotazione  del
          Fondo  puo'  essere  incrementata  mediante  versamento  di
          contributi da  parte  delle  regioni  e  di  altri  enti  e
          organismi pubblici  ovvero  con  l'intervento  della  Cassa
          depositi e prestiti Spa,  anche  a  valere  su  risorse  di
          soggetti terzi e anche al fine di  incrementare  la  misura
          massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu' decreti di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  con  delega  alle
          politiche giovanili e con il Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge,  sono  stabilite
          le norme di attuazione del Fondo,  comprese  le  condizioni
          alle quali e' subordinato  il  mantenimento  dell'efficacia
          della garanzia del Fondo in caso  di  cessione  del  mutuo,
          nonche'  i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'  per
          l'operativita'   della   garanzia   dello   Stato   e   per
          l'incremento  della  dotazione  del  Fondo.  Il  Fondo   di
          garanzia  di  cui  all'articolo  13,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
          rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa; 
                  c-bis)  la  sezione  speciale,  che  e'   istituita
          nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla  lettera  c),
          per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a  prima
          richiesta, nella misura massima  del  50  per  cento  della
          quota   capitale,   tempo   per   tempo   in   essere   sui
          finanziamenti, anche chirografari, ai  condomini,  connessi
          ad  interventi  di   ristrutturazione   per   accrescimento
          dell'efficienza energetica. Gli  interventi  della  sezione
          speciale sono assistiti dalla garanzia dello  Stato,  quale
          garanzia di ultima  istanza.  Alla  sezione  speciale  sono
          attribuite risorse pari a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e 20 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,
          2022 e 2023.  La  dotazione  della  sezione  speciale  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici
          ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
          fine di incrementare la misura massima della garanzia.  Per
          ogni  finanziamento  ammesso  alla  sezione   speciale   e'
          accantonato  a  copertura  del  rischio  un   importo   non
          inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
          piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti le norme di  attuazione  della
          sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali  e'
          subordinato il mantenimento dell'efficacia  della  garanzia
          in caso di cessione del finanziamento, nonche'  i  criteri,
          le condizioni  e  le  modalita'  per  l'operativita'  della
          garanzia dello Stato e  per  l'incremento  della  dotazione
          della sezione speciale." 
              Si riporta il testo dell'articolo  8  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno  2010,  n.
          132 (Regolamento recante norme di attuazione del  Fondo  di
          solidarieta' per i mutui per l'acquisto della  prima  casa,
          ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  475,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244): 
                "Art. 8 Risorse finanziarie del Fondo 
                1. Le risorse del Fondo, ivi  comprese  le  eventuali
          disponibilita' rivenienti per effetto della disposizione di
          cui all'articolo 2, comma 5-quinquies, del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2,  affluiscono  in  un  apposito
          conto corrente infruttifero presso  la  Tesoreria  centrale
          dello Stato, intestato al Gestore e  da  questi  utilizzato
          per le finalita' di cui al presente regolamento, secondo le
          modalita' indicate nel disciplinare di cui all'articolo  5,
          comma 4. 
                2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui
          al comma 1 e' tenuto alla resa del  conto  ai  sensi  degli
          articoli 333 e seguenti del regio decreto 23  maggio  1924,
          n.  827,  recante  Regolamento  per  l'amministrazione  del
          patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato."