IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646  dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5  aprile  2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del  22  aprile
2020 e n. 669 del 24  aprile  2020,  recanti:  «Ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza  relativa  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge, 5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto in particolare l'art. 103, comma 1, del citato  decreto-legge
n. 18 del 2020, cosi' come modificato dall'art. 37 del  decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo  2020,  1°
aprile, 10 e 26 aprile 2020, concernenti disposizioni  attuative  del
citato decreto-legge n. 6 del 2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020; 
  Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure per  il  superamento
del contesto di criticita' in rassegna e, in  particolare,  integrare
la previsione contenuta nella citata ordinanza n.  645  dell'8  marzo
2020, al fine di garantire la piena funzionalita' del Servizio 1500 -
numero  di  pubblica  utilita',  relativo  all'infezione   da   nuovo
coronavirus Covid-2019 per tutta la durata dello stato di emergenza; 
  Ravvisata altresi' la necessita' di assicurare la piena ed efficace
operativita' del Servizio nazionale  di  protezione  civile  mediante
disposizioni in materia  di  organizzazione  del  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Sentito il Ministero della salute; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Ulteriori disposizioni per il potenziamento del Servizio 1500 
 
  1. Il soggetto attuatore del Ministero della salute e'  autorizzato
a prorogare l'affidamento in  outsourcing  del  servizio  di  contact
center di primo livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui
all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 645 dell'8 marzo  2020  fino  al  termine  dello
stato di emegenza e nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, comma
1, della citata ordinanza n. 645 del 2020.