Art. 3 
 
  L'importo minimo acquistabile durante la prima fase del periodo  di
collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto e' di  1.000
euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo
o multipli di tale cifra.  Nel  corso  della  seconda  fase  ciascuna
proposta di  acquisto  non  puo'  essere  inferiore  a  100.000  euro
nominali, con importi multipli  di  1.000  euro  nominali;  eventuali
proposte  o  ordini  di  importo  inferiore  non  verranno  presi  in
considerazione. 
  Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno  del  1998,
n.  213  e  successive  modifiche,  i  buoni  sono  rappresentati  da
iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento
fiscale, comprese le agevolazioni e  le  esenzioni,  che  la  vigente
normativa riconosce ai titoli di Stato. 
  In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016
tra il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  la  Monte  Titoli
S.p.a. e Banca d'Italia, in forza dell'art. 26 del «testo unico»,  il
capitale   nominale   collocato    verra'    riconosciuto    mediante
accreditamento nei conti di deposito in titoli in  essere  presso  la
predetta societa' a nome degli operatori.