Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1. Nel periodo di  cui  all'art.  1  sono  esclusi  dal  divieto  i
seguenti veicoli: 
    a) veicoli per trasporto pubblico; 
    b) veicoli che trasportano merci deperibili; 
    c) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente  della
Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'  italiana  o
estera; 
    d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi  di  polizia  o  di
pubblico interesse; 
    e) veicoli  appartenenti  agli  iscritti  all'albo  usticesi  non
residenti, ai sensi  dell'art.  8  del  vigente  statuto  comunale  e
riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune  di
Ustica; 
    f) veicoli  con  targa  estera,  sempreche'  siano  condotti  dal
proprietario o da  un  componente  della  famiglia  del  proprietario
stesso, nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti
da turisti stranieri,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto-legge  4
novembre 1988, n. 465, convertito con legge 30 dicembre 1988, n. 556,
previa dimostrazione  del  contratto  di  noleggio  e  del  pacchetto
turistico agevolato; 
    g)  veicoli  del  servizio  televisivo,  cinematografico  o   che
trasportano artisti e attrezzature  per  occasionali  prestazioni  di
spettacolo,  per  convegni   e   manifestazioni   culturali,   previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica; 
    h) veicoli appartenenti a persone che  trascorrano  almeno  sette
giorni sull'isola e che possano dimostrare la  durata  del  soggiorno
mediante  autocertificazione  redatta  ai  sensi  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  nella  quale
risultino  i  dati  completi  del  veicolo,  del  dichiarante   (dati
anagrafici, indirizzo e codice fiscale), nonche' quelli relativi agli
esercizi alberghieri  e/o  extra  alberghieri,  che  dovranno  essere
esibiti a richiesta degli organi di controllo; 
    i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate  sul
territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti
nei ruoli comunali della tassa  Rifiuti  Solidi  Urbani,  per  l'anno
2019, da attestare mediante autocertificazione, redatta ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  da
esibire a richiesta degli organi di controllo; 
    j) veicoli appartenenti ai titolari di attivita' commerciali  e/o
turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino  che
il   veicolo   sia   destinato   all'attivita'    medesima,    previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica. 
  2. Durante il periodo di  vigenza  del  divieto,  limitatamente  ai
giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il  trasporto
merci.