Art. 4 Sanzioni 1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.