(Allegato 2-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 Notificazioni per via telematica - articoli 8 e 14 dell'Allegato 1 
 
    1.  Le  notificazioni  da  parte  dei  difensori  possono  essere
effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante  dai
pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo  PEC
risulti dai medesimi pubblici elenchi. 
    2. Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni
non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi
degli indirizzi PEC del Registro delle P.P.AA., fermo restando quanto
previsto, anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,  in  materia  di  rappresentanza  e
difesa in giudizio dello Stato. 
    3. Il difensore procede al  deposito  della  copia  per  immagine
della  procura  conferita  su  supporto  cartaceo  e  ne  attesta  la
conformita'  all'originale,  ai  sensi  dell'articolo  22  del   CAD,
mediante sottoscrizione con firma digitale. 
    4.  In  presenza  di  piu'  procure  e'  possibile  l'allegazione
all'atto notificato di uno o piu' documenti contenenti  la  scansione
per immagini di una o piu' procure. 
    5. Il deposito della documentazione riguardante la  notificazione
e' effettuato con  modalita'  telematiche,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 6, 7 e 8. 
    6. Qualora l'atto di parte sia  stato  notificato  con  modalita'
cartacea, il relativo  deposito  in  giudizio  deve  essere  comunque
effettuato con modalita' telematiche, nel rispetto dei formati di cui
all'articolo  12.  Quando  la  notifica  abbia  riguardato  la  copia
analogica di  un  atto  in  originale  informatico,  la  prova  della
medesima  e'  data  mediante  deposito  di  copia  informatica  della
relativa documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato  con
le modalita' di cui all'articolo 14, comma 5,  dell'Allegato  1,  nel
rispetto  dei  formati  previsti  per  i  documenti.  Qualora  l'atto
notificato con modalita' cartacea consista, nei casi  consentiti,  in
un atto nativo analogico, la prova della notifica e' data mediante il
deposito  di  copia   informatica   della   relativa   documentazione
analogica, dichiarata conforme a quanto notificato con  le  modalita'
di cui all'articolo 14, comma 5, dell'Allegato 1,  nel  rispetto  dei
formati previsti per i documenti. 
    7. Nel ricorso elettorale, di  cui  all'articolo  129,  comma  3,
lettera a) del CPA, il ricorrente in possesso di firma digitale e  di
un proprio indirizzo PEC puo' effettuare la notifica  del  ricorso  a
mezzo PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi PEC  risultanti
dai pubblici elenchi di cui ai commi 1 e 2. 
    8. La segreteria  dell'Ufficio  giudiziario  adito,  ricevuto  il
deposito del ricorso elettorale con modalita'  telematiche,  provvede
alla  sua  immediata  pubblicazione  sul  sito  istituzionale,   area
«Ricorsi elettorali» accessibile a tutti, senza necessita' di  previa
autenticazione.