(Allegato 2-art. 7)
                               Art. 7. 
 
            Deposito tramite PEC - art. 9 dell'Allegato 1 
 
    1. L'invio  tramite  PEC  dell'atto  introduttivo,  dei  relativi
allegati e degli altri atti di parte e' effettuato dalla casella  PEC
individuale dell'avvocato  difensore  alla  casella  PEC  della  sede
giudiziaria adita pubblicata sul sito istituzionale,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 6, comma 3. 
    2. L'avvocato che utilizza la PEC  deve  abilitare  l'opzione  di
«ricevuta completa» sulla propria casella PEC  prima  di  inviare  il
ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto. 
    3. L'avvocato riceve automaticamente: 
      a)  dal  proprio  gestore,  un  messaggio   PEC   di   avvenuta
accettazione della PEC di deposito,  con  indicazione  della  data  e
dell'ora di accettazione; 
      b)  successivamente,  dal   gestore   dell'Amministrazione   un
messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito. 
    4. Il S.I.G.A. invia all'avvocato, entro le ore 24,00 del  giorno
lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta  consegna,
un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione  di  deposito»,
che  riporta  l'indicazione  del  numero  progressivo  di  protocollo
assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi  con  il
ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto. 
    5. Ai fini  del  rispetto  dei  termini  processuali,  una  volta
ricevuto il messaggio di cui al comma 4,  il  deposito  si  considera
effettuato nel momento in  cui  e'  stata  generata  la  ricevuta  di
accettazione della PEC, di cui al comma 3, lettera a). 
    6.  Il  messaggio  di  registrazione  di  deposito  contiene   le
indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate
nel deposito. 
    7. Se il deposito non puo' essere elaborato dal S.I.G.A. a  causa
del mancato rispetto  delle  caratteristiche  tecniche,  il  mittente
riceve a mezzo PEC, nello stesso  termine  di  cui  al  comma  4,  un
messaggio   di   «mancato   deposito»,    attestante    il    mancato
perfezionamento del deposito. 
    8. L'avvenuta registrazione del deposito puo'  essere  verificata
anche attraverso l'apposita funzione del Portale dell'Avvocato. 
    9. Nel caso di messaggi eccedenti il limite  di  capacita'  della
casella di posta certificata del mittente, il  S.I.G.A.  consente  il
frazionamento del deposito del ricorso introduttivo  e  dei  relativi
allegati. In tal caso, nel primo modulo inviato, deve essere inserito
l'indice di tutti i  documenti  in  corso  di  deposito,  mentre  nei
successivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato. 
    10. Qualora il deposito del  ricorso  introduttivo  sia  fatto  a
mezzo PEC e' comunque consentito, nei casi  di  cui  all'articolo  6,
comma 8,  il  deposito  dei  relativi  allegati  nonche'  degli  atti
successivi al primo anche tramite upload.