Art. 6 Funzionalita' del registro 1. I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle autorita' competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. I dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per richiedere ad ISPRA l'attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.