(Allegato-art. 23)
 
                               Art. 23 
 
                        Congedi dei genitori 
 
  1. Al personale di cui all'art. 1, comma 1 si applicano le  vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternita' e della paternita'
contenute nel  D.Lgs.  n.  151/2001  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, con le specificazioni di cui al presente articolo. 
  2. Nel periodo di congedo per maternita' e per  paternita'  di  cui
agli artt. 16, 17 e 28, del D.Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al
lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile,  inclusa  la
retribuzione di posizione, nonche' quella di risultato  nella  misura
in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 
  3. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art.  32,  comma
1,  del  D.Lgs.  n.  151/2001,  per  le  lavoratrici  madri   o,   in
alternativa, per  i  lavoratori  padri,  i  primi  trenta  giorni  di
assenza,  computati  complessivamente  per  entrambi  i  genitori   e
fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono  valutati
ai fini dell'anzianita' di servizio  e  sono  retribuiti  per  intero
secondo quanto previsto dal comma 2. 
  4. Successivamente al congedo per maternita' o paternita' di cui al
comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino,  nei
casi previsti dall'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001,  alle  lavoratrici
madri ed ai lavoratori padri  sono  riconosciuti  trenta  giorni  per
ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori,  di
assenza retribuita secondo le modalita' indicate nel comma 3. 
  5. I periodi di assenza di  cui  ai  commi  3  e  4,  nel  caso  di
fruizione  continuativa,  comprendono  anche  gli  eventuali   giorni
festivi che ricadano all'interno  degli  stessi.  Tale  modalita'  di
computo trova applicazione anche nel caso  di  fruizione  frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati  dal  ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 
  6. Ai fini  della  fruizione,  anche  frazionata,  dei  periodi  di
astensione dal lavoro, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, del D.Lgs.
n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la
relativa comunicazione, con l'indicazione della  durata,  all'ufficio
di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. La comunicazione puo' essere inviata anche
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o  altro  strumento
telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del
suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel
caso di proroga dell'originario periodo di astensione. 
  7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendono oggettivamente impossibile il rispetto  della  disciplina  di
cui al comma 6, la comunicazione  puo'  essere  presentata  entro  le
quarantotto ore precedenti l'inizio del  periodo  di  astensione  dal
lavoro. 
  8. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei
congedi parentali, si applica quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs.
n. 151/2001.