(Allegato-art. 25)
 
                               Art. 25 
 
                         Fascicolo personale 
 
  1. Per ogni dirigente o professionista, la struttura  organizzativa
cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un  apposito
fascicolo personale, anche digitale, tutti gli atti  e  i  documenti,
prodotti dall'amministrazione o dall'interessato,  che  attengono  al
percorso  professionale,  all'attivita'  svolta  ed  ai  fatti   piu'
significativi che lo riguardano. 
  2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel  fascicolo
personale e' assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le
disposizioni vigenti in materia. 
  3. Il dirigente o professionista  ha  diritto  a  prendere  visione
liberamente degli atti e documenti  inseriti  nel  proprio  fascicolo
personale   e   a   richiederne    l'integrazione    con    ulteriore
documentazione, anche relativa  a  corsi  di  formazione,  esperienze
professionali o titoli conseguiti.