(Allegato-art. 39)
 
                               Art. 39 
 
    Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
 
  1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto  o
in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede  l'autorita'
giudiziaria, trovano  applicazione  le  disposizioni  degli  articoli
55-ter e 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001. 
  2.  Nel  caso  del  procedimento  disciplinare  sospeso,  ai  sensi
dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti  oggetto
del procedimento penale intervenga una sentenza  penale  irrevocabile
di assoluzione che riconosce che il "fatto addebitato non sussiste  o
non  costituisce  illecito  penale"  o  che  "l'imputato  non  lo  ha
commesso", l'autorita' disciplinare procedente,  nel  rispetto  delle
previsioni  dell'art.  55-ter,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  165/2001,
riprende il procedimento disciplinare  ed  adotta  le  determinazioni
conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653,  comma  1,  del
Codice di Procedura Penale. In questa ipotesi, ove  nel  procedimento
disciplinare sospeso, al personale di cui  all'art.  1  del  presente
CCNL, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali  vi  sia
stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure  i
fatti contestati, pur  non  costituendo  illeciti  penali,  rivestano
comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e  prosegue
per dette infrazioni, nei tempi  e  secondo  le  modalita'  stabilite
dell'art. 55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001. 
  3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso  con
l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 36
(codice disciplinare),  comma  9,  punto  B  e,  successivamente,  il
procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile
di assoluzione, che riconosce che il "fatto addebitato non sussiste o
non  costituisce  illecito  penale"  o  che  "l'imputato  non  lo  ha
commesso", ove il medesimo procedimento sia riaperto  e  si  concluda
con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 2, del
D.Lgs.165/2001, il personale di cui all'art. 1 del presente  CCNL  ha
diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla  riammissione
in servizio presso l'ente, anche in soprannumero, nella medesima sede
o in  altra  sede,  nonche',  ove  previsto,  all'affidamento  di  un
incarico di  valore  equivalente  a  quello  posseduto  all'atto  del
licenziamento. Analoga disciplina trova  applicazione  nel  caso  che
l'assoluzione consegua a sentenza pronunciata a seguito  di  processo
di revisione. 
  4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3,  il  personale  ha
diritto a tutti gli  assegni  che  sarebbero  stati  corrisposti  nel
periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale  periodo
di sospensione antecedente, nonche', ove prevista, della retribuzione
di  posizione  in  godimento  all'atto  del  licenziamento,   ed   e'
reinquadrato,  nella  medesima  qualifica  in  cui  e'  confluita  la
qualifica  posseduta  al  momento  del  licenziamento   qualora   sia
intervenuta una nuova classificazione del  personale.  Sono  escluse,
ove previste, le indennita' comunque legate alla presenza in servizio
ovvero  i  compensi  per  il  lavoro  straordinario.   In   caso   di
premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi. 
  5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato  il  licenziamento
di cui al comma  1,  siano  state  contestate  al  personale  di  cui
all'art. 1 del presente CCNL altre violazioni, ovvero nel caso in cui
le violazioni siano rilevanti sotto profili  diversi  da  quelli  che
hanno portato al licenziamento, il  procedimento  disciplinare  viene
riaperto secondo le procedure previste dall'art. 55-ter del D.Lgs. n.
165/2001.