(Allegato-art. 50)
 
                               Art. 50 
 
               Effetti dei nuovi trattamenti economici 
 
  1.  Le  retribuzioni  risultanti  dall'applicazione  dell'art.   49
(Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) hanno
effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di  buonuscita
o di anzianita', sul trattamento di  fine  rapporto,  sull'indennita'
alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali  e  relativi
contributi e sui contributi di riscatto. 
  2. Gli effetti del  comma  1  si  applicano  alla  retribuzione  di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento. 
  3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1  e
2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente  triennio  contrattuale
di parte economica alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle
disposizioni richiamate  nel  presente  articolo.  Agli  effetti  del
trattamento di fine rapporto,  dell'indennita'  di  buonuscita  e  di
anzianita', dell'indennita' sostitutiva  di  preavviso  e  di  quella
prevista dall'articolo 2122 del Codice Civile,  si  considerano  solo
gli scaglionamenti maturati alla  data  di  cessazione  dal  servizio
nonche' la retribuzione di posizione  percepita  fissa  e  variabile,
provvedendo al recupero dei contributi non versati  a  totale  carico
degli interessati. 
  4. All'atto dell'attribuzione della  qualifica  dirigenziale  o  al
conferimento di incarico di livello  dirigenziale  e'  conservata  la
retribuzione individuale di anzianita' in godimento.