(Allegato-art. 6)
 
                               Art. 6 
 
               Organismo paritetico per l'innovazione 
 
  1. L'organismo paritetico per  l'innovazione  realizza,  presso  le
amministrazioni  pubbliche  con  almeno  30   unita'   di   personale
destinatario del presente CCNL, una modalita' relazionale finalizzata
al coinvolgimento partecipativo  delle  organizzazioni  sindacali  di
categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto cio' che
abbia  una  dimensione  progettuale,  complessa  e  sperimentale,  di
carattere organizzativo. 
  2. L'organismo di cui al presente articolo e' la  sede  in  cui  si
attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti  di
organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi -  anche  con
riferimento al lavoro agile, alle politiche  formative,  allo  stress
lavoro correlato - al fine di formulare proposte  all'amministrazione
o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 
  3. L'organismo paritetico per l'innovazione: 
  a) ha composizione  paritetica  ed  e'  formato  da  un  componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali  titolari  della
contrattazione integrativa nazionale, nonche' da  una  rappresentanza
dell'amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale; 
  b) si riunisce almeno due volte l'anno e,  comunque,  ogniqualvolta
l'amministrazione   manifesti   un'intenzione    di    progettualita'
organizzativa  innovativa,  complessa  per  modalita'  e   tempi   di
attuazione, e sperimentale; 
  c)  puo'  trasmettere  proprie  proposte   progettuali,   all'esito
dell'analisi   di   fattibilita',   alle   parti   negoziali    della
contrattazione  integrativa,   sulle   materie   di   competenza   di
quest'ultima, o all'amministrazione; 
  d) puo' adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento. 
  4.  All'organismo  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di  cui
al  comma  3,  lett.  a)  e  dall'amministrazione.  In   tali   casi,
l'organismo paritetico si esprime  sulla  loro  fattibilita'  secondo
quanto previsto al comma 3, lett. c). 
  5.   Costituiscono    oggetto    di    informazione,    nell'ambito
dell'organismo  di  cui   al   presente   articolo,   gli   andamenti
occupazionali del personale ed i  dati  sulle  assenze  di  tutto  il
personale di cui all'art. 29 (Misure per disincentivare elevati tassi
di assenza del personale).