(Allegato-art. 63)
 
                               Art. 63 
 
                Retribuzione di posizione parte fissa 
 
  1. La  retribuzione  di  posizione  parte  fissa  per  i  dirigenti
destinatari della presente sezione e' prevista  nei  seguenti  valori
annui  lordi  comprensivi  di  tredicesima  mensilita'  distinti  per
tipologia di incarico: 
    a) incarico di struttura complessa: € 12.565,11; 
    b) incarico di struttura semplice: € 11.000,00; 
    c)   incarico   di   natura   professionale,   anche   di    alta
specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca,  ispettivo,  di
verifica e di controllo: € 7.500,00; 
    d) incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti  con
meno di  cinque  anni  di  attivita',  svolta  anche  nell'ambito  di
rapporti di lavoro a  tempo  determinato,  che  abbiano  superato  il
periodo di prova: € 4.400,00. 
  2. La retribuzione di posizione parte  fissa  di  cui  al  presente
articolo, nei nuovi valori di cui al comma 1, e' corrisposta a carico
del  Fondo  di   cui   all'art.   68   (Fondo   risorse   decentrate:
costituzione). I predetti nuovi valori di retribuzione  di  posizione
parte  fissa  sono  attribuiti  dalla  data   di   conferimento   dei
corrispondenti incarichi, con decorrenza  comunque  non  anteriore  a
quella di cui all'art. 68, comma 2, lett. b). 
  3.  Gli  incarichi  di  natura  professionale  che,  alla  data  di
sottoscrizione dell'Ipotesi del presente contratto, siano affidati  a
dirigenti  con  meno  di  cinque  anni  di  attivita',  svolta  anche
nell'ambito  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo   determinato,   sono
remunerati con i nuovi valori  di  retribuzione  di  posizione  parte
fissa di cui al comma 1, lett. d), ferme restando la retribuzione  di
posizione parte variabile dello specifico incarico ricoperto  nonche'
l'attribuzione del differenziale individuale di cui al comma 4, terzo
alinea, ai dirigenti biologi, chimici,  farmacisti  e  psicologi  ivi
indicati. 
  4.  Per  contemperare  l'esigenza  di  definire  nuovi  valori   di
retribuzione di posizione parte fissa tendenzialmente  commisurati  a
quelli dei corrispondenti incarichi previsti nell'ambito del servizio
sanitario nazionale - in linea con gli obiettivi  indicati  dall'art.
17 della legge 11/1/2018 n. 3 - con l'ulteriore esigenza di  definire
bilanciati incrementi dei valori  di  retribuzione  di  posizione  in
godimento, ai dirigenti biologi, chimici, farmacisti e  psicologi  in
servizio  alla  data  di  sottoscrizione  dell'Ipotesi  del  presente
contratto, in  aggiunta  alla  retribuzione  di  posizione  variabile
connessa  allo  specifico  incarico  affidato  e  ferma  restando  la
retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi del comma  1,
e' corrisposto, in relazione alla  tipologia  di  incarico  ricoperto
alla suddetta data e con la medesima decorrenza prevista per i  nuovi
valori di retribuzione di posizione parte fissa ai sensi del comma 2,
un  differenziale  individuale  di  retribuzione  di  posizione,  nei
seguenti valori annui lordi comprensivi della tredicesima mensilita': 
    - dirigenti biologi, chimici, farmacisti e psicologi con incarico
di struttura semplice: € 2.500,00; 
    - dirigenti biologi, chimici, farmacisti e psicologi con incarico
professionale e con almeno cinque anni  di  attivita',  svolta  anche
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato: € 2.500,00; 
    - dirigenti biologi, chimici, farmacisti e psicologi con incarico
professionale e con meno di cinque anni di  attivita',  svolta  anche
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato: € 2.815,67. 
  5. Il differenziale di cui al comma 4 e' mantenuto, nei valori  ivi
indicati, per tutto il periodo in cui il dirigente,  pur  conseguendo
incarichi aventi diverso oggetto e contenuto, permane nella  medesima
tipologia di incarico. 
  6. I  differenziali  individuali  di  cui  ai  commi  4  e  5  sono
corrisposti a carico delle risorse  del  Fondo  di  cui  all'art.  68
(Fondo risorse decentrate: costituzione), destinate a retribuzione di
posizione. 
  7. Per le medesime finalita' enunciate al comma 4, i  nuovi  valori
di retribuzione di posizione parte fissa  previsti  per  i  dirigenti
medici e veterinari, ai sensi del  comma  1,  lett.  b)  e  c),  sono
conseguiti, in quota parte,  mediante  corrispondente  riduzione  dei
valori di retribuzione di posizione parte variabile  degli  incarichi
affidati. La quota parte di retribuzione di posizione  variabile  che
viene ridotta e, conseguentemente, trasferita dalla  parte  variabile
alla parte  fissa  e'  stabilita  nei  seguenti  valori  annui  lordi
comprensivi della tredicesima mensilita': 
    - € 800,00, per gli incarichi di cui al comma 1, lett. b); 
    - € 1.050,00, per gli incarichi di cui al comma 1, lett. c).