(Allegato-art. 64)
 
                               Art. 64 
 
              Retribuzione di posizione parte variabile 
 
  1. La retribuzione  di  posizione  complessivamente  attribuita  al
dirigente si compone della retribuzione di posizione parte  fissa  di
cui all'art. 63 e della retribuzione di posizione parte variabile  di
cui al comma 2 del presente articolo. 
  2.  La  retribuzione  di  posizione  parte  variabile  e'  definita
dall'amministrazione sulla base  della  graduazione  delle  posizioni
dirigenziali  di  cui  all'art.  59  (Graduazione   delle   posizioni
dirigenziali). 
  3. La retribuzione  di  posizione  complessivamente  attribuita  al
dirigente di cui al comma 1 e' definita, per  ciascuna  tipologia  di
incarico, entro i seguenti valori  massimi  annui  lordi  comprensivi
della tredicesima mensilita': 
    a) incarico di struttura complessa: € 50.000; 
    b) incarico di struttura semplice: € 42.000; 
    c)   incarico   di   natura   professionale,   anche   di    alta
specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca,  ispettivo,  di
verifica e di controllo € 30.000; 
    d) incarico professionale di base conferibile  ai  dirigenti  con
meno di  cinque  anni  di  attivita',  svolta  anche  nell'ambito  di
rapporti di lavoro a  tempo  determinato,  che  abbiano  superato  il
periodo di prova € 25.000. 
  4. La retribuzione di posizione di  cui  al  presente  articolo  e'
corrisposta a carico del Fondo di cui all'art. 68.