(Allegato-art. 73)
 
                               Art. 73 
 
Attivita' prestate nel giorno  di  riposo  settimanale  o  in  giorno
                      festivo infrasettimanale 
 
  1. Al di fuori dei casi disciplinati all'art. 72  (Turnazioni),  il
dirigente che, per particolari esigenze di servizio,  non  usufruisca
del giorno di riposo settimanale, ha diritto al  riposo  compensativo
delle ore lavorate, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre il
bimestre successivo. Ai dirigenti  privi  di  incarico  di  struttura
complessa deve essere, altresi', corrisposto, per ogni ora di  lavoro
effettivamente prestato, un compenso pari al 50%  della  retribuzione
oraria di cui all'art. 71, comma 4. 
  2. Al di fuori dei casi disciplinati all'art. 72  (Turnazioni),  il
dirigente  privo  di  incarico  di  struttura  complessa   che,   per
particolari esigenze di servizio, presti servizio in  giorno  festivo
infrasettimanale, ha diritto,  a  richiesta,  ad  equivalente  riposo
compensativo  per  le  ore  lavorate  oppure,  in  alternativa,  alla
corresponsione  del  compenso  per  lavoro  straordinario,   con   la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 
  3. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il Fondo
risorse decentrate di cui all'art. 68.