(Allegato-art. 78)
 
                               Art. 78 
 
             Incrementi del trattamento economico fisso 
 
  1. Lo stipendio tabellare annuo lordo,  comprensivo  del  rateo  di
tredicesima mensilita', dei dirigenti  ENAC,  definito  dall'art.  2,
comma  2,  del  CCNL  4/8/2010,  nella  misura  di  €  63.695,26   e'
incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili
lordi da corrispondersi per tredici mensilita': 
    - dal 1° gennaio 2016 di € 36,00; 
    - rideterminato dal 1° gennaio 2017 in € 109,00; 
    - rideterminato dal 1° gennaio 2018 in € 183,00. 
  2. A decorrere dal mese successivo a quello di  sottoscrizione  del
presente CCNL, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta  con
decorrenza 2010 cessa  di  essere  corrisposta  come  specifica  voce
retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare. 
  3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e  2,  con  la  medesima
decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo  lordo
comprensivo di tredicesima mensilita' dello stipendio  tabellare  dei
dirigenti ENAC e' rideterminato in € 66.552,01. 
  4. Il valore della retribuzione di posizione  parte  fissa  di  cui
all'art. 2, comma  3,  del  CCNL  4/8/2010,  e'  rideterminato  in  €
14.698,26 annui lordi a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  5. Per effetto di quanto previsto al comma 4, i nuovi valori minimo
e  massimo  a  regime  della  retribuzione  di  posizione  sono  pari
rispettivamente a Euro 14.698,26 e a Euro 46.718,26 annui lordi. 
  6. Restano confermati la  retribuzione  individuale  di  anzianita'
nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti,
nella misura in godimento di ciascun dirigente.