(Allegato-art. 82)
 
                               Art. 82 
 
             Destinatari della Sezione "Professionisti" 
 
  1. La presente sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro
si applica ai professionisti di cui all'art. 7, comma 2, del CCNQ del
13/7/2016, collocati nell'area dei professionisti e nell'area medica. 
  2.  L'espressione  "professionista/i",  salvo  diversa  previsione,
designa d'ora in avanti ed agli effetti della  presente  Sezione  del
contratto il personale dipendente di cui al comma 1. 
  3. I professionisti destinatari del presente CCNL costituiscono, al
pari della dirigenza, una risorsa fondamentale per  il  perseguimento
degli obiettivi degli enti. Correlativamente, anche  in  ragione  del
duplice profilo di "professionisti" e di  "dipendenti"  investiti  di
particolari responsabilita', essi rappresentano un'area  di  funzioni
di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale. 
  4.  Di  qui  l'inclusione  dei   professionisti   in   un'area   di
contrattazione  comune  con   la   dirigenza,   ferma   restando   la
fondamentale distinzione di ruoli e  di  funzioni  e  la  conseguente
necessita' di una distinta disciplina contrattuale. 
  5. La particolare natura, lo spessore delle  responsabilita'  e  il
grado  di  autonomia  che  caratterizzano  lo  svolgimento  di  dette
funzioni sottolineano l'importanza e la delicatezza del ruolo  che  i
professionisti esplicano  attraverso  la  prestazione  degli  apporti
specialistici secondo la rispettiva  professione  da  essi  garantita
all'ente a garanzia della correttezza del quotidiano operare  e,  per
l'area legale, attraverso l'attivita' di patrocinio,  rappresentanza,
e assistenza, consulenza e negoziazione assistita. 
  6. L'attivita' dei professionisti  all'interno  degli  enti,  sotto
questo primo e fondamentale profilo, si svolge  in  conformita'  alle
normative ed alle regole deontologiche che  disciplinano  l'esercizio
delle rispettive professioni. I professionisti ne rispondono a  norma
di legge secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione
delle conseguenti responsabilita'. 
  7. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai
rispettivi Ordini professionali costituisce un vincolo  primario  per
ciascun professionista. 
  8. Cio' posto, le parti rilevano che l'apporto dei  professionisti,
fermi restando gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive  in  un
contesto unitario che deve tendere al miglioramento  dei  livelli  di
efficienza, efficacia e qualita' dei servizi istituzionali. 
  9. Tale aspetto postula,  secondo  la  concorde  valutazione  delle
parti, la necessita' che l'attivita' del professionista, nel rigoroso
rispetto degli ambiti di autonomia sul  piano  tecnico-professionale,
si armonizzi con le logiche che governano l'attivita' dell'ente e con
le dinamiche organizzative che le sottendono. 
  10. Sotto questo profilo, i professionisti si raccordano ai diversi
livelli  della  struttura  organizzativa  per   l'individuazione   di
obiettivi e priorita', in modo da garantire quella piena sintonia che
e' indispensabile per la realizzazione degli  obiettivi  dell'ente  e
per  la  migliore  tutela  dell'interesse  pubblico  cui  l'attivita'
istituzionale e' finalizzata. 
  11.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  nella  presente
sezione,  si  applicano  le  disposizioni  del   presente   contratto
collettivo previste nella parte I (parte comune).