(Allegato-art. 87)
 
                               Art. 87 
 
                Incrementi dello stipendio tabellare 
 
  1. Gli stipendi tabellari del personale  ricompreso  nell'Area  dei
professionisti, come stabiliti dall'art. 8 e dalla tabella 2 allegata
al CCNL dell'Area VI sottoscritto  il  21/7/2010,  biennio  economico
2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilita', indicati nella allegata tabella 1, con le decorrenze  ivi
stabilite. 
  2. Gli importi annui  lordi  degli  stipendi  tabellari  risultanti
dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle
scadenze stabilite dalla allegata tabella 2. 
  3. A decorrere dal mese successivo a  quello  della  sottoscrizione
del CCNL,  l'indennita'  di  vacanza  contrattuale  riconosciuta  con
decorrenza 2010 cessa  di  essere  corrisposta  come  specifica  voce
retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare, come indicato
nell'allegata tabella 3. 
  4. Restano confermati la  retribuzione  individuale  di  anzianita'
nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti,
nella misura in godimento di ciascun professionista.