Art. 3 Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima». Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 1° giugno 2020.