Art. 4 Risorse destinate agli artisti interpreti ed esecutori 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, il beneficio e' riconosciuto a soggetti maggiorenni, residenti in Italia alla data del presente decreto e percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia in possesso dei seguenti requisiti: a) reddito complessivo lordo nell'anno 2018 non superiore a 20.000 euro; b) quota minima fatturata per cassa di 100 euro nell'anno 2018, ovvero c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), nel caso di artisti rappresentati da organismi di gestione collettiva abilitati, aver preso parte, quali interpreti primari o comprimari, ad almeno 5 fonogrammi o 5 puntate di serie televisive o 2 opere cinematografiche negli anni 2018 e 2019. 2. Ai beneficiari e' riconosciuto un contributo di entita' fissa e uguale per ciascun appartenente alla categoria, calcolato dividendo la somma complessiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti interessati presentano alla Siae, apposita domanda, secondo le modalita' stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sul sito istituzionale della Siae, www.siae.it, e della Direzione generale, www.librari.beniculturali.it 4. La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di cui all'art. 6, comma 1, dalla dichiarazione dei redditi anno 2018, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identita' in corso di validita'. Le domande devono altresi' contenere l'indicazione dell'organismo di gestione collettiva di appartenenza e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui al comma 6. Gli artisti che non hanno conferito mandato ad alcun organismo di gestione collettiva devono comunque indicarne uno tra quelli abilitati, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, senza obbligo di iscrizione. 5. Entro sette giorni dal termine per la presentazione delle domande, la Siae trasmette agli organismi di gestione collettiva le domande di rispettiva competenza, i quali, nei dieci giorni successivi, verificano il possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio e comunicano alla Siae l'esito dell'istruttoria. 6. La Siae trasferisce agli organismi di gestione collettiva la quota parte delle risorse da assegnare ai beneficiari di rispettiva pertinenza e il beneficio economico e' erogato entro i successivi sette giorni dalla Siae o da altro organismo di gestione collettiva attraverso uno o piu' bonifici sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda, previa comunicazione all'interessato.