Art. 4 
 
       Risorse destinate agli artisti interpreti ed esecutori 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  6,  comma  1,  il
beneficio e' riconosciuto a soggetti maggiorenni, residenti in Italia
alla data del presente decreto e percettori  di  reddito  soggetto  a
tassazione in Italia in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) reddito complessivo  lordo  nell'anno  2018  non  superiore  a
20.000 euro; 
    b) quota minima fatturata per cassa di 100 euro  nell'anno  2018,
ovvero 
    c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b),  nel  caso
di  artisti  rappresentati  da  organismi  di   gestione   collettiva
abilitati, aver preso parte, quali interpreti primari  o  comprimari,
ad almeno 5 fonogrammi o 5 puntate di  serie  televisive  o  2  opere
cinematografiche negli anni 2018 e 2019. 
  2. Ai beneficiari e' riconosciuto un contributo di entita' fissa  e
uguale per ciascun appartenente alla categoria,  calcolato  dividendo
la somma complessiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),  per  il
numero totale delle richieste ammesse al beneficio. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto,  i  soggetti  interessati  presentano  alla  Siae,  apposita
domanda, secondo le modalita' stabilite  con  decreto  del  direttore
generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero  e  utilizzando
la modulistica al tal fine resa disponibile  sul  sito  istituzionale
della   Siae,    www.siae.it,    e    della    Direzione    generale,
www.librari.beniculturali.it 
  4. La domanda deve essere corredata da autocertificazione,  redatta
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
circa la sussistenza dei requisiti  di  cui  al  comma  1  e  di  cui
all'art. 6, comma 1, dalla dichiarazione dei redditi  anno  2018,  da
apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da  copia
di un documento di identita' in corso di validita'. Le domande devono
altresi'   contenere   l'indicazione   dell'organismo   di   gestione
collettiva di appartenenza e le coordinate  bancarie  ai  fini  della
disposizione del bonifico di cui al comma  6.  Gli  artisti  che  non
hanno conferito mandato ad alcun  organismo  di  gestione  collettiva
devono comunque indicarne  uno  tra  quelli  abilitati,  al  fine  di
ottenere l'erogazione del contributo, senza obbligo di iscrizione. 
  5. Entro sette  giorni  dal  termine  per  la  presentazione  delle
domande, la Siae trasmette agli organismi di gestione  collettiva  le
domande  di  rispettiva  competenza,  i  quali,  nei   dieci   giorni
successivi, verificano il possesso dei requisiti  richiesti  ai  fini
del riconoscimento del  beneficio  e  comunicano  alla  Siae  l'esito
dell'istruttoria. 
  6. La Siae trasferisce agli organismi  di  gestione  collettiva  la
quota parte delle risorse da assegnare ai beneficiari  di  rispettiva
pertinenza e il beneficio economico e'  erogato  entro  i  successivi
sette giorni dalla Siae o da altro organismo di  gestione  collettiva
attraverso uno o  piu'  bonifici  sul  conto  corrente  indicato  dal
richiedente nella domanda, previa comunicazione all'interessato.