IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO PER IL SUD 
                     E LA COESIONE TERRITORIALE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre
2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006, (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 193/2015); 
  Visto l'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 che  definisce  le
condizioni per gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  costi  della
prevenzione,  del  controllo  e  dell'eradicazione  di  epizoozie   e
organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati  a  ovviare  ai  danni
causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 che definisce,  tra  l'altro,
le condizioni per gli aiuti destinati al  ripristino  del  potenziale
produttivo danneggiato da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione
del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
  Vista la legge ed il regolamento  di  contabilita'  generale  dello
Stato attualmente vigenti; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Norme  generali   sulla   partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e  delle
politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52  relativo
all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 1, commi 126 e 499 della legge 27  dicembre  2017,  n.
205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto l'art. 1, commi 657 e 660 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali, 23 dicembre 2013, n. 16059 e successive modificazioni ed
integrazioni,    recante    «Disposizioni    nazionali    concernenti
l'attuazione del regolamento di esecuzione  (UE)  n.  299/2013  della
Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE)
n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva  e  degli
oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti»; 
  Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, reso  dal  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, recante la disciplina per il  funzionamento  del  registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.  234   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  maggio   2019,   n.   44,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli  in
crisi e di sostegno alle imprese  agroalimentari  colpite  da  eventi
atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza  nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»; 
  Visto, in particolare, l'art. 8-quater della legge 21 maggio  2019,
n. 44, di  conversione  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
rubricato «Piano straordinario per la rigenerazione  olivicola  della
Puglia», con il quale e' istituito un fondo per la sua  realizzazione
con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2020 e 2021; 
  Vista la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 523,  con
cui si prevede che gli interventi compensativi di  cui  al  Fondo  di
solidarieta' nazionale, se attivati a fronte di eventi i cui  effetti
non sono limitati ad una sola annualita', possono essere concessi per
un periodo non superiore a tre anni; 
  Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 2019, n. 1785, con il
quale e' stato approvato il «Piano di intervento per il rilancio  del
settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da  Xylella»,
finalizzato alla realizzazione di una  serie  di  interventi  per  il
rilancio del settore agricolo ed agroalimentare, in particolare della
filiera olivicola, nei territori interessati dalla  diffusione  della
Xylella fastidiosa; 
  Visto il decreto 22 luglio 2019, n. 7775 reso  dal  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo  di  concerto
con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  recante  i  criteri  le
modalita' e le procedure per l'attuazione  degli  interventi  di  cui
all'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Distretti
del cibo); 
  Considerato  che  il  piano  approvato  con   il   citato   decreto
ministeriale n. 1785/2019, definito dopo ampia  concertazione  con  i
rappresentanti del partenariato istituzionale, economico  e  sociale,
prevede tutte  le  misure  necessarie  al  rilancio  delle  attivita'
economiche e produttive connesse alla coltivazione  dell'olivo  nella
Regione Puglia e che, come tali,  almeno  nella  fase  di  avvio  dei
relativi  interventi,  possono   essere   integralmente   riprese   e
confermate ai fini della definizione del «Piano straordinario per  la
rigenerazione olivicola della Puglia», di cui all'art. 8-quater della
legge 21 maggio 2019,  n.  44,  e  che  in  questa  sede  si  intende
riconfermare; 
  Considerato  altresi'   necessario   prevedere   una   ripartizione
indicativa  delle  risorse  disponibili  tra  le  misure  dal   piano
approvato con il citato decreto ministeriale n. 1785/2019 e stabilire
la necessaria flessibilita' finanziaria tra le  stesse,  in  modo  da
garantirne il piu' efficace utilizzo; 
  Considerati i cambiamenti subiti negli ultimi  anni  dalla  filiera
olivicola e dal territorio della  Regione  Puglia  interessato  dalla
diffusione della Xylella fastidiosa, dal punto  di  vista  economico,
sociale ed ambientale; 
  Considerato che dalle riunioni del 19 settembre 2019  e  8  gennaio
2020, a cui hanno partecipato i principali rappresentanti delle forze
economiche e sociali del settore olivicolo, e' emersa  l'esigenza  di
attribuire priorita' alle misure di intervento  volte  al  ripristino
della potenzialita'  produttiva  del  territorio  interessato  ed  al
risarcimento dei danni subiti dalle aziende agricole  e  dai  frantoi
oleari nelle zone colpite dalla Xylella fastidiosa; 
  Considerato che con la delibera del 28 novembre  2018,  n.  69,  il
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica   ha
approvato il «Piano di emergenza per il  contenimento  dalla  Xylella
fastidiosa»  ad  integrazione  del  piano   operativo   «Agricoltura»
sostenuto dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, nel  cui  contesto
e' prevista l'assegnazione di 30 milioni  di  euro  in  favore  della
Regione Puglia, di cui 29  milioni  di  euro  destinati  alla  misura
ripristino  del   potenziale   produttivo   danneggiato   a   seguito
dell'emergenza Xylella e un milione  di  euro  al  rafforzamento  del
monitoraggio; 
  Tenuto conto, quindi, che in  favore  delle  azioni  di  ripristino
della potenzialita' produttiva si e' gia' intervenuti  attraverso  il
Programma di sviluppo  rurale  2014-2020  della  Regione  Puglia,  in
particolare attraverso la misura 5, riservata alle imprese agricole e
la cui dotazione e' stata integrata  a  seguito  della  sopra  citata
delibera n. 69/2018; 
  Considerata  l'urgenza  di  completare  gli  interventi  volti   al
ripristino della potenzialita' produttiva e al sostegno della ripresa
economica,  prevedendo  appropriate  azioni  volte  all'accelerazione
delle operazioni di espianto  degli  olivi  nella  zona  infetta,  al
reimpianto di olivi  con  cultivar  resistenti  al  batterio  Xylella
fastidiosa, al risarcimento dei danni subiti dalle imprese agricole e
dai  frantoi  oleari  presenti  sul  territorio   interessato   dalla
diffusione  della  Xylella  fastidiosa  nella  Regione  Puglia,   che
rappresentano  le  figure  economiche  tra  le  piu'  colpite   dalla
diffusione  del  batterio  e  su  cui   e'   necessario   concentrare
l'attenzione per la ricostruzione del tessuto economico e produttivo; 
  Considerato opportuno estendere il periodo  di  applicazione  delle
misure previste dal Fondo di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  alla
legge n. 160 del 27 dicembre 2019,  art.  1,  comma  523,  alle  sole
aziende agricole che si impegnano a proseguire  l'attivita'  agricola
impiantando colture arboree; 
  Ritenuto,   quindi,   necessario   attivare   specifici   incentivi
finalizzati al rimborso dei costi di espianto  e  al  sostegno  delle
operazioni di reimpianto anche in favore dei soggetti che non possono
accedere alla Misura 5.2  del  Programma  di  sviluppo  rurale  della
Regione Puglia; 
  Ritenuto inoltre opportuno prevedere un indennizzo  in  favore  dei
frantoi oleari che hanno subito una significativa decurtazione  della
produzione rispetto ad un periodo  di  riferimento  antecedente  alla
manifestazione dei sintomi da Xylella fastidiosa di almeno tre  anni,
ai fini della quantificazione del danno subito in termini di  mancata
produzione; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 29 gennaio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  decreto  definisce  le  misure  di  intervento  da
sostenere ai fini dell'attuazione  del  Piano  straordinario  per  la
rigenerazione olivicola della Puglia, di  seguito  «Piano»,  previsto
dall'art. 8-quater del decreto-legge 27 del 29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.