Art. 19 
 
                      Ricerca e sperimentazione 
 
  1. Al fine di potenziare il coordinamento e  la  valutazione  delle
azioni di ricerca e sperimentazione avviate ed  in  corso  a  seguito
della diffusione di Xylella fastidiosa in Italia,  tenuto  conto  dei
risultati  raggiunti  dai  programmi  di  ricerca  avviati  e   degli
ulteriori fabbisogni emergenti, previo parere del comitato di cui  al
successivo art. 22, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sono definite le  procedure  di  accesso  e  i
criteri di erogazione del contributo a programmi di ricerca, nel  cui
contesto  e'  attribuita  priorita'  alla  individuazione  di   altre
cultivar resistenti o tolleranti, ai quali e' destinata la  dotazione
di 20 milioni di euro.