Art. 21 
 
                     Monitoraggio e diagnostica 
 
  1. Alle attivita' di monitoraggio finalizzate  al  contrasto  della
diffusione della Xylella fastidiosa e' destinata una dotazione  di  5
milioni di euro. 
  2. I criteri e le modalita' per la concessione dei contributi  sono
stabiliti con provvedimento del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, su  proposta  regionale,  previo  parere  del
Comitato fitosanitario nazionale.