Art. 22 Comitato di sorveglianza 1. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, di cui all'art. 8-quater del decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e' istituito un comitato di sorveglianza presieduto dal rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero per il sud, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e un rappresentante della Direzione agricoltura della Regione Puglia, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Il comitato di sorveglianza si avvale di una struttura di supporto all'attuazione del piano composta dai dirigenti degli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coinvolti nell'attuazione delle singole misure del piano medesimo. 3. Il comitato di sorveglianza, che si riunisce con cadenza almeno semestrale, nella prima riunione approva un proprio regolamento interno, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. A supporto dell'attuazione del piano puo' essere attivato un servizio di assistenza tecnica, il cui costo non puo' superare l'1% dell'importo complessivo quantificato all'art. 2. 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' proporre al comitato di sorveglianza di attivare il servizio di assistenza tecnica, di cui al precedente comma 4, in favore dello stesso Ministero e della regione. 6. Al finanziamento dell'assistenza tecnica si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento a carico delle misure di cui all'art. 2, comma 2.